[COLOR=darkred][SIZE=4] GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1737-1801/1815-1860) GUERRA DI CORSA E PIRATERIA NEI MARI DELL’ISOLA D’ELBA
REGOLAMENTO PER L’ARMAMENTO DEI BASTIMENTI PER LA GUERRA DI CORSA [/SIZE] [/COLOR]
(PRIMA PARTE)
Accanto alle lettere di marca, il regolamento per l’armamento dei bastimenti alla guerra di corsa,rappresenta norma importante su come procedere per combattere i “corsali barbareschi”.
Contro di questi,all’Elba ,il Sig. Sisco, aveva fatto esplicita richiesta di poter armare bastimenti per la guerra di corsa.
Il Dipartimento di Stato da Firenze invia il :
“Regolamento approvato da Sua Altezza Imperiale e Reale con Dispaccio di 22 Aprile 1816 per li Armamenti in corso contro i Barbareschi”
E’ importantissimo documento che fa comprendere nei minimi e più particolari dettagli come deve essere praticata la guerra di corsa concessa e permessa dallo stato granducale con le lettere di marca al “corsaro predatore di un armamento barbaresco ”.
Un esemplare di tale Regolamento doveva essere annesso ad ogni lettera di marca che veniva rilasciata.
I primi due articoli individuano che l’armamento deve essere eseguito con la costituzione di società per capitale in accomandita
“Art.1 Le Società per il Corso saranno riputate in accomandita se non vi saranno tra i soci convenzioni a ciò contrarie
Art.2 Ogni atto di tali società potrà essere fatto tanto per istrumento pubblico quanto per scrittura privata;
vi sarà espresso il Capitale dell’Intrapresa,il numero delle azioni nelle quali è diviso questo Capitale,i nomi degli azionari,e l’indicazione precisa del Bastimento da armarsi,dell’Armatore e del Capitano;vi saranno fissati i diritti di Commissione che si accorderanno all’Armatore o suoi Agenti per l’Amministrazione delle prede e conterrà finalmente tutte le altre condizioni della società.Una copia autentica di quest’atto sarà depositata alla Cancelleria del Tribunale del luogo dell’Armamento unitamente al Conto delle spese di cui sarà parlato in appresso Conto delle spese
“Art.3 Il Capitale dell’Intrapresa sarà destinato a supplire alle spese dell’Armamento dal suo principio fino alla fine del corso ad effettivo disarmo del corsaro. In caso di insufficienza del capitale fissato primi
tivamente ed in caso che il Corso non avesse prodotto alcuna somma,i soci saranno obbligati di rifondere in proporzione del numero delle azioni che avranno acquistate,siccome saranno proporzionatamente rimborsati di ciò che non fosse stato impiegato.
Art.4 Il conto dell’importare dell’armamento fino alla sortita del Corsaro dal Porto,sarà depositato dall’Armatore alla Cancelleria del Tribunale suddetto nel termine di venti giorni,contando da quello in cui il Corsaro avrà fatto vela.La mancanza di tale deposito priverà l’Armatore del diritto di Commissione di cui si tratta nel seguente articolo
Diritto di Commissione
“Art. 5 Il diritto di Commissione ordinaria per l’Armatore non potrà eccedere il due per cento sul totale delle spese di armamento,corso e disarmo e sul prodotto di tutte le prede condotte nel Porto a cui apparterrà il Corsaro: per quelle prede condotte in altri porti,il diritto di Commissione dell’Armatore non potrà eccedere il tre e mezzo per cento restando a di lui carico l’onorario dei Commissionari che impiegasse
per l’amministrazione di tali prede
Luogo dell’armamento e obblighi dell’armatore e del capitano del bastimento corsaro
“Art 6 Gli armamenti non potranno farsi che nei porti di Livorno e di Portoferraio.Le Lettere di Marca saranno rilasciate dall’I. e R. Segreteria di Guerra e la loro durata sarà di sei mesi. La domanda di essa sarà fatta per il canale dei Capitani di detti Porti,ai quali saranno rimesse per consegnarle agli Armatori dopo che si saranno assicurati della solidità e sufficiente armamento del Bastimento destinato al Corso.
Art.7 L’Armatore e il Capitano del Corsaro si obbligheranno solidamente al pagamento di tutti i danni che potessero derivare dall’inesecuzione delle disposizioni del presente regolamento e da ogni arresto o visita arbitraria di Bastimenti appartenenti a nazioni nemiche o alleate e non meno che del pagamento delle parti di prede ai soci ed equipaggio.
Per garanzia di tali obbligazioni presenteranno un mallevadore idoneo e solidale e in ( ) dovranno rimanere obbligati anche gli interessati nella Società al pagamento dei danni sopraindicati ciascuno per la concorrente porzione del Capitale posto in accomandita e dei lucri delle prede che gli appartenessero.
Còmpiti del capitano del porto dove avviene l’armamento
“Art 8 Il Capitano del Porto formerà il ruolo esatto dell’equipaggio imbarcato su ciascun Corsaro in duplice originale per servir di base alla repartizione della parte delle prede che apparterrà all’equipaggio stesso : uno degli originali resterà depositato all’Uffizio della Marina,l’altro sarà consegnato al Capitano per trascrivervi le mutazioni che avranno luogo durante il Corso alla fine del quale anche questo depositato al suddetto Uffizio
Art.9 Gli atti prescritti nei due articolo precedenti saranno fatti prima della consegna all’armatore della Lettera di Marca Còmpiti del capitano del bastimento corsaro
“Art 10 I Capitani dovranno essere sudditi Toscani o domiciliati in Toscana e dovranno formare e mantenere per quanto possibile per tutto il tempo del loro armamento gli equipaggi di sudditi toscani o domiciliati nel Gran Ducato ,non dovendosi in qualunque caso ammettere più d’un terzo di individui non sudditi o non domiciliati in Toscana
Art 11 I Capitani dei rispettivi Bastimenti che avranno ottenuta la Lettera di Marca dovranno presentare I loro Uffiziali ,Marinari e Mozzi all’Uffizio della Marina Mercantile ,dei quali sarà formato il Ruolo dell’equipaggio nell’istessa guisa che viene prescritto dall’editto di Marina e Navigazione Mercantile Toscana per i Bastimenti commercianti.
Art 12 I Bastimenti armati in corso non potranno partire dal Porto ove hanno armato senza che prima non siano fatti visitare dal Capitano del porto,il quale non dovrà in nessuna maniera concedere licenza di partire a detti Bastimenti quando nell’atto della visita non sia stato identificato essere composto l’equipaggio del Bastimentoi dagli stessi Uffiziali, Marinari e Mozzi descritti nel Ruolo,quando questi bastimenti non siano sufficientemente provvisti di munizioni e attrezzi per il loro armamento e delle necessarie provvisioni a proporzione della forza dell’equipaggio e del Corso al quale si destinano.
Art 13 Ogni Capitano di bastimento così armato in Corso sarà obbligato di tenere un Libro giornale ciascuna pagina del quale sarà numerata e firmata dal Ministro della marina mercantile,nel quale Libro si note
ranno dal Capitano i Nomi, Cognomi,Padri e patria di tutti gli Uffiziali, Marinari e Mozzi i loro buoni e cattivi portamenti riguardo al servizio del Bastimento,il loro stato di salute durante il Corso della navigazione ,quelli che saranno fuggiti o morti o che in qualunque altra maniera saranno mancati,il luogo e tempo della partenza ,la rotta tenuta nel viaggio, i casi occorsi in mare di combattimenti di prede e di disordini successi in tutto il tempo del Corso tanto in Mare quanto nei Porti dove avrà approdato; come sia stato assistito dai Corsali della nazione o da altri a ciò deputati e generalmente dovrà notarvi tutto quello che occorrerà in riguardo al suo Bastimento.e non potendo il Capitano per giusta causa tenere per sé questo libro ,promuoverà di far tenere un registro esatto di quanto sopra al suo Secondo o allo Scrivano;questo Registro dovrà essere consegnato all’Uffizio di Marina Mercantile ventiquattro ore dopo l’ammissione in Patria del Bastimento,per essere custodito nell’archivio di detto Uffizio.
Art 14 I Corsari saranno tenuti di proteggere Bastimenti di Commercio Toscani nella loro navigazione e di perseguitare principalmente Corsari Barbareschi.L’equipaggio del corsaro predatore di un armamento barbaresco otterrà quelle istruzioni e ricompense che saranno proporzionate al suo coraggio e alla forza del Bastimento predato
Art 15 Ogni Capitano di Corsaro che avrà fatti dei prigionieri ,sarà obbligato di condurli in un Porto Toscano e metterli alla disposizione del Governo” (Affari generali del Governo dell’isola d’Elba anno 1816.Filza 3.Carta 148.ASCP)
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio