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ZONA FRANCA, ABBIAMO GIà PROVATO da ZONA FRANCA, ABBIAMO GIà PROVATO pubblicato il 7 Maggio 2015 alle 4:56
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati RICCARDO MIGLIORI, MASSIMO PARISI Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio dell'Arcipelago toscano, comprendente l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e l'Isola di Capraia e in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio Presentata il 3 maggio 2010 Onorevoli Colleghi! — L'Arcipelago toscano comprende l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e l'Isola di Capraia e in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio. Considerate la ricchezza del territorio e le sue caratteristiche, numerose sono state le attenzioni che in questi anni l'Arcipelago toscano ha ricevuto dalle organizzazione internazionali: nel 1990, per gli aspetti connessi con il patrimonio minerario, l'Isola d'Elba è stata inserita nella World Heritage List of Geological Sites dell'UNESCO; nel 2003, tutto il territorio gestito dal Parco nazionale, comprese le aree marine, è stato incluso nell'iniziativa MAB (Man and Biosphere) dell'UNESCO; infine, tutta la superficie marina del Parco nazionale fa parte dell'area di tutela internazionale definita «santuario internazionale dei mammiferi marini». Il territorio del Parco nazionale, secondo la decisione della Giunta regionale della Toscana n. 15 del 3 febbraio 2003, successivamente integrata in base al processo di concertazione avviato con la presentazione del Piano di azione ambientale 2004-2006, rientra nelle zone di criticità ambientale della regione Toscana, ovvero negli ambiti territoriali in cui la presenza di uno o più fattori di pressione ambientale determina una pluralità di impatti particolarmente significativi sull'ecosistema, richiedendo interventi fortemente contestualizzati e capaci di integrare efficacemente le diverse politiche ambientali e di settore. Le isole dell'Arcipelago toscano rappresentano ambienti peculiari, particolarmente delicati perché circoscritti; la sostenibilità del loro sviluppo è fortemente correlata con la capacità di mantenere intatto questo ambiente fisico e naturale. Da qui deriva l'esigenza, anche di natura ambientale, di evitare nuovi insediamenti produttivi invasivi, rafforzando invece l'attuale ossatura socio-economica delle isole. Gli abitanti dell'Arcipelago toscano superano di poco le 30.000 unità. Secondo i dati della camera di commercio di Livorno, nel 2008 erano oltre 450.000 gli arrivi turistici ufficiali nell'Arcipelago, per quasi 3 milioni di giorni di presenza, mentre i passeggeri annui per il porto di Portoferraio ammontano a più di 3 milioni. Oggi è di poco più di 8.000 il numero degli addetti per attività nell'Arcipelago, oltre 3.000 dei quali operano nei servizi di alloggio e ristorazione. La crisi economica di carattere generale ha influito negativamente non solo sul turismo, ma anche sugli altri settori produttivi dell'Arcipelago. Non a caso, oggi, la provincia di Livorno ha livelli di prodotto interno lordo pro capite molto più bassi di quelli registrati a livello nazionale, per un valore di poco superiore a 20.000 euro annui. Il tasso di occupazione nella provincia di Livorno è uno dei più bassi del Centro-Nord (60,8 per cento) contro una media toscana del 64,8 per cento. Un territorio caratterizzato da splendidi paesaggi naturali è certamente un'ottima meta per un turismo di qualità e, infatti, il turismo costituisce per queste località la principale fonte di reddito: purtroppo, però, gli ultimi anni hanno registrato un forte calo anche in questo settore, con evidenti ricadute negative sia a livello socio-economico, sia sul piano occupazionale. La presente proposta di legge interviene, dunque, con l'obiettivo di un rilancio socio-economico dell'intero Arcipelago toscano e, in particolare, dell'Isola d'Elba, attraverso l'istituzione di una zona franca produttiva nel territorio che si estende anche ai citati comuni, quale strumento strategico per lo sviluppo socio-economico di un territorio e volano per la sua riqualificazione occupazionale e turistica, nonché quale ottimo fattore di attrazione per gli investimenti. La disciplina di tale, zona franca produttiva viene mutuata dall'istituto della zona franca urbana, introdotto nella legislazione nazionale con la legge finanziaria per il 2007 sulla base dell'esperienza delle zones franches urbaines che, dal 1996 ad oggi, sono attive in più di cento quartieri delle città della Francia. Nell'ordinamento italiano, la disciplina delle zone franche urbane è contenuta nell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), successivamente modificata dall'articolo 2, commi da 561 a 563, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). Di recente l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha introdotto un'ulteriore parziale modifica. Tali aree sono caratterizzate da alcuni benefìci fiscali, applicabili per una durata determinata in favore delle piccole e microimprese produttive e commerciali, in ogni caso con esclusione delle imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada. In particolare, sono previsti: 1) l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i primi cinque periodi di imposta, parziale per i successivi fino all'ottavo; 2) l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta; 3) l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili dall'anno 2008 fino all'anno 2012; 4) l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, entro determinati limiti e condizioni, totale per i primi cinque anni di attività, parziale per i successivi fino al nono. La presente proposta di legge ha l'obiettivo di istituire, nei citati comuni facenti parte dell'Arcipelago toscano, una zona franca produttiva, in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente sulle zone franche urbane. Tale deroga appare giustificata dall'insularità dei comuni interessati, che necessitano di specifiche strategie mirate allo sviluppo e all'occupazione. In ragione delle caratteristiche naturali e di popolazione dell'Arcipelago, l'applicazione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane sembra particolarmente adatta a promuoverne un equilibrato sviluppo, in quanto contempla misure idonee a favorire la crescita di una rete di piccole imprese, con caratteristiche economiche e produttive corrispondenti al tessuto socio-economico del territorio e rispettose del suo equilibrio ambientale e paesaggistico. Gli interventi proposti sono quindi finalizzati alla riqualificazione di queste aree, attraverso l'incentivazione, il rafforzamento e la regolarizzazione delle attività imprenditoriali localizzate al loro interno. La presente proposta di legge si compone di tre articoli: l'articolo 1 istituisce nel territorio dell'Arcipelago toscano, comprendente l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e l'Isola di Capraia (e in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio), una zona franca produttiva, a decorrere dall'anno 2012. L'articolo 2 prevede i benefici e le agevolazioni per le imprese che decidono di operare nell'ambito della zona franca urbana. Infine, l'articolo 3 reca la copertura finanziaria. PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio dell'Arcipelago toscano, comprendente l'Isola d'Elba, l'Isola del Giglio e l'isola di Capraia e in particolare i comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio). 1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, è istituita, a decorrere dal 1o gennaio 2012, una zona franca produttiva nel territorio dell'Arcipelago toscano e in particolare dell'Isola d'Elba, dell'Isola del Giglio e dell'Isola di Capraia. 2. La zona franca produttiva di cui al comma 1 comprende il territorio dei comuni di Portoferraio, Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina, Rio nell'Elba, Capraia e Isola del Giglio. Art. 2. (Disciplina della zona franca produttiva). 1. Per la zona franca produttiva di cui all'articolo 1, comma 3, si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si applicano alle piccole e microimprese che iniziano una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 1o gennaio 2016, nonché, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006, alle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività antecedentemente a tale data. Al termine di decorrenza del 1o gennaio 2012 sono ragguagliati i termini e i periodi di imposta ivi indicati. 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge. 3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 è subordinata, all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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