Ogni giorno si legge sui giornali , non solo elbani, della caduta improvvisa di pini anche centenari , cadute che spesso provocano vittime .
Faccio notare ai proprietari dei pini , spesso un po' duri di comprendonio e recalcitranti , che se dette piante anche se sono messe a dimora a distanza di legge possono creare dei fastidi e dei danni a terzi che saranno poi da ripagare a seguito delle chiome degli stessi .
La suprema Corte di Cassazione con sentenza 1260 del 21/01/2008 ha stabilito " che se le foglie e gli aghi che cadono da alberi confinanti anche messi a dimora alla distanza prevista >3m ostruiscono pluviali , gronde e tombini dei vicini ,il vicino confinante รจ nel diritto di pretendere dal proprietario dell'albero non solo la pulizia conseguente ma anche i danni che dette ostruzioni possono causare per allagamenti e/0 altri danni conseguenti . Pertanto , a seguito di questa sentenza e sulla scorta dell'Art. 2043 del CC , il proprietario dell'albero che crea danni e fastidi puรฒ essere denunciato all'Autoritร Giudiziaria e dovrร rispondere in solido dei danni, spese giudiziarie eventuali incluse .
Io ho un vicino molto maleducato che รจ proprietario di un pino che crea i danni ed i fastidi sopraindicati , sappia ora che la sua strafottenza e superbia non รจ piรน sufficiente e che a seguito di quanto sopra potrร essere citato in giudizio , oppure , cosa piรน sragionevole che pensi a potare e tagliare le parti dell'albero , peraltro pieno di processionaria, che creano disagi e danni .