[COLOR=darkblue][SIZE=4]Alluvione: no sanzioni a sostituti dโimposta se impossibilitati a versare le ritenute nei tempi dovuti [/SIZE] [/COLOR]
LโAgenzia delle Entrate potrร decidere di non applicare sanzioni nei confronti dei sostituti di imposta che operano nelle zone colpite dallโalluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014 e che hanno versato in ritardo le ritenute.
Il decreto del Ministro dellโEconomia e delle Finanze del 20 ottobre 2014, come รจ noto, ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dallโalluvione dello scorso mese che ha interessato i territori delle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli Venezia Giulia, escludendo dalla suddetta sospensione le ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti dโimposta.
In caso di impossibilitร dei sostituti ad effettuare i versamenti delle ritenute alla scadenza prevista per il mese di ottobre, a causa dei disagi procurati dal maltempo a stretto ridosso della medesima scadenza, lโAgenzia delle Entrate valuterร la possibilitร di non applicare le sanzioni ai sostituti suddetti, in applicazione di quanto previsto dallโart. 6, comma 5, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Tale norma dispone la non punibilitร delle violazioni tributarie se esse sono state commesse per forza maggiore.