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NUOVE REGOLE da NUOVE REGOLE pubblicato il 31 Ottobre 2014 alle 8:50
[COLOR=darkred][SIZE=4]Pulizia dei campi e abbruciamento dei residui vegetali , cambiano le regole [/SIZE] [/COLOR] E' entrata in vigore la nuova normativa che regola la combustione in loco dei residui vegetali: non piรน di tre metri per ettaro e stretta sui tempi โ€” Cambiano le regole per la combustione dei residui vegetali da attivitร  agricola. In questo periodo la pulitura dei campi, e la conseguente combustione in loco dei residui, รจ pratica comune, diciamo che รจ stagione. Di recente รจ entrata in vigore la nuova normativa che ne regola l'attivitร . La nuova norma modifica recita: โ€œLe attivitร  di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantitร  giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attivitร  di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali รจ sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltร  di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma allโ€™aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attivitร  possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumitร  e per la salute umana con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)โ€. Si fa riferimento, in modo generico, alle "amministrazioni competenti in materia ambientali", senza elencarle o specificarle. La Regione Toscana ha fornito le sue indicazioni in materia precisando che nel periodo al di fuori dell'alto rischio, che va dal 1ยฐ settembre al 30 giugno, l'abbruciamento รจ consentito, ma nel rispetto delle norme del Regolamento Forestale della Toscana che prevede: nelle aree boscate occorre l'autorizzazione dell'Ente competente e a qualsiasi distanza dal bosco e all'interno dei castagneti da frutto occorre rispettare le norme generali di prevenzione antincendi boschivi
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