[COLOR=darkred][SIZE=4]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1737-1801/1814-1859) DELL’IMPOSIZIONE REGIA E COMUNITATIVA .
ISTRUZIONI AI CANCELLIERI SU COME DEVONO ESSERE SPESI I SOLDI DELL’IMPOSIZIONE FISCALE [/SIZE] [/COLOR]
Il 9 ottobre 1816 dall’Imperiale e Regio Uffizio dei Fossi di Pisa arriva al Cancelliere Comunitativo dell’Elba in Portoferraio, la circolare n. 1407 con allegate Istruzioni per i Cancellieri Comunitativi del Dipartimento Pisano relative al sistema di amministrazione da tenersi dai medesimi nell’ordinare ai Camarlinghi i pagamenti delle spese per conto dell’Imperiale e Regia Depositeria,dell’Uffizio dei Fossi di Pisa e dell’Uffizio del Fisco.
Queste spese sono gli stipendi per gli impiegati che mandano avanti tutta la macchina amministrativa granducale.
Sono importanti Istruzioni perché fanno capire come vengono spesi dall’Imperiale e Regio Governo i soldi incassati con l’imposizione fiscale.
Sono Istruzioni emanate nel marzo del 1815 ma che all’Elba per la presenza del regno napoleonico non erano ancora state applicate ed ora,ottobre 1816, debbono essere applicate poiché “hanno per oggetto di porre un ordine regolare e perfetto nell’Amministrazione “ per ottenere che i “Prodotti dei diversi Rami di Entrata non sieno erogati in modo diverso da quello stabilito con le Istruzioni della Reale Segreteria di Finanze”
“ ISTRUZONI
ai Cancellieri Comunitativi del Dipartimento Pisano relative al sistema di Amministrazione da tenersi dai medesimi nell’ordinare ai Camarlinghi rispettivi i Pagamenti delle spese per conto dell’I. e R. Depositeria,dell’Uffizio dei Fossi di Pisa e dell’Uffizio del Fisco.
Le somme che si riscontrano nelle Comunità del Dipartimento Pisano per conto del Real Governo essendo destinate particolarmente al Pagamento di altrettanti oneri del Governo medesimo, ed essendo necessario che i Prodotti dei diversi Rami di Entrata non sieno erogati in modo diverso da quello stabilito con le Itsruzioni della Reale Segreteria di Finanze dè 17 Febbraio prossimo passato,viene ingiunto ai Cancellieri Comunitativi di tenere rigorosamente il sistema prescritto nelle presenti Istruzioni dal primo Gennaio 1815 in poi e cioè
L’importare della Tassa semplice e doppia di Redenzione,a forma degli Ordini del Reale Governo,spettando intieramente alla Reale Depositeria,i Cancellieri Comunitativi non potranno ordinare verun pagamento su’ i Prodotti della medesima ,se non anche per ciò che concerne le spese che in Provincia occorre di effettuare per conto della Reale Depositeria medesima e che sono le seguenti
Provvisioni ai Vicari (giudici )i,Potestà,Notari Civili e Criminali
Provvisione ai Soprastanti,Messi ,Famigli e spese di Malfattori e di Giustizia
Questi soli e non altri essere fatti coi prodotti della Tassa indicata.
All’oggetto però di fissare un sistema eguale e regolare nell’ordinazione di queste spese ed all’oggetto di ottenere le necessaria uniformità per comodo della Reale Depositeria e dell’Uffizio del Fisco,unitamente alle presenti Itsruzioni si rimette una quantità di Modelli in stampa ,che sono i soli che potranno servire di Mandato o di ordine di pagamento restando espressamente proibito il valersi per tale oggetto di verun’altro Modello diverso dai medesimi.
Il Modello di numero 1 servirà di mandato per la Provisione dei Vicari,Potestà e Notari e quello di numero 2 per la Provisione dei Messi,Soprastanti e Famigli,avvertendo però che per questi ultimi dovrà essere ammesso a detto Mandato il Ruolo della Squadra quietanzato e firmato nei modi soliti restando l’obbligo al Capo Squadra o Bargello di quietanzare il Mandato per la totalità dell’importare del Ruolo.
In testa di detti Mandati dovranno riempirsi alle indicazioni segnate la Comunità,l’Impiego,l’Anno ed il mese per cui ha luogo il pagamento.
Nella lacuna che esiste a parte saranno stese le osservazioni opportune in caso di morte ,di vacanza o di mutazione di soggetto nel rispettivo impiego,citando tutti gli ordini a ciò relativi ,una tale lacuna sarà poi lineata nel caso che non siano occorse variazioni.
Relativamente poi alle spese diverse per servizio di Giustizia come Accompagnatore di Carcerati,Perizie,Cibarie e tutto altro sarà osservato che i Recapiti siano tutti del sesto della Carta Genovese e non altrimenti e tosto che questi Recapiti saranno liquidati dall’Archivista del Regio Fisco(ove lo esigono gli ordini) ;serviranno di appoggio al Mandato che verrà in seguito quietanzato dalla parte interessata e di cui sotto N°3 viene ammesso il Modello che sarà riempito a norma delle Indicazioni.
Stando poi a favore dell’Uffizio dei Fossi di Pisa,a norma delle precitate recenti Istruzioni della R. Segreteria di Finanze,il prodotto della Tassa dei Macelli,della Tassa Familiare,dei Titoli non Redenti ed altre Tasse e Rendite,i Cancellieri Comunitativi potranno con questi fondi far pagare le lor Provvisioni,quelle dei loro Aiuti e tutte le altre spese che verranno loro ordinate ,previa una Ministeriale dell’Uffizio Medesimo ed il Modello segno di N° 4 sarà quello che dovrà servire per i Pagamenti considerati nel presente Paragrafo.
Essendo della massima necessità di stabilire un metodo regolare per la trasmissione di questi Documenti,onde ottenere il conveniente abbuono sul conto delle rispettive imposizioni sopracitate,resta fissato il seguente sistema, che sarà inviolabilmente osservato dai Cancellieri Comunitativi
I. I Recapiti di qualunque specie essi siano dovranno esser rimessi alla fine di ogni trimestre nei primi otto giorni dopo la scadenza del medesimo, e così per i primi tre trimestri dentro il dì 8 dei mesi di Aprile,di Luglio e di Ottobre e per l’ultimo dentro il d’ 8 Gennaio dell’anno susseguente.
II. La trasmissione sarà fatta all’Uffizio dei Fossi di Pisa per mezzo dei Cancellieri ed il Pacco sarà accompagnato da una Lettera nella quale verrà citato l’importare dei Recapiti, che dovrà desumersi da due distinte Note la prima delle quali conterrà i Pagamenti fatti per conto della Reale Depositeria e la seconda fattiPer conto dell’uffizio suddetto E’ da osservarsi però che le spese di Fisco,vale a dire le Provvisioni ai Soprastanti,Messi e Squadre e le spese di Giustizia ,che sono a carico della Depositeria medesima ,dovranNo essere state precedentemente presentate al R. Fisco,in ordine al Regolamento Generale del dì 9 GenNaio 1815 e dovranno essere cambiate in un Buono del Fisco medesimo,di modo che non giunga all’UfFizio dei Fossi tra i fogli relativi alla Reale Depositeria altro che i Buoni del Fisco
III.I Cancellieri Comunitativi daranno ai Camarlinghi,nel momento della consegna dei Recapiti l’opportuno
Riscontro
IV.Appena che i Recapiti indicati perverranno all’Uffizio ,il Ragioniere darà riscontro, con lettera,del riceVimento e dell’ammontare di Essi, e questa lettera servirà ai Cancellieri di quietanza fino a tanto che non Ritorneranno ai medesimi le quietanze definitive,da consegnarsi ai Camarlinghi rispettivi,le quali pari Menti con lettera,verranno spedite dal Ragioniere medesimo
V. Siccome la compilazione delle presenti Istruzioni ha avuto luogo posteriormente al primo Gennaio 1815
Ed è necessario d’altronde che da detta Epoca abbiano esse il pieno effetto, i Mandati spediti poste Riormente a quel tempo potranno dai Cancellieri Comunitativi (per quanto lo permetteranno le circostanZe )essere rifatti a forma degli annessi Modelli,lacerando i vecchi,e nel caso che ciò non possa aver luogo,renderanno conto dei motivi che hanno impedito di uniformarsi a questa disposizione.
Finalmente essendo importantissimo che lo sopraespresse Istruzioni,che hanno per oggetto di porre un ordine regolare e perfetto all’Amministrazione,sieno esattamente e scrupolosamente osservate, la negliGenza e l’inosservanza delle medesime potrà sottoporre i Camarlinghi a non ottenere i convenienti Abbuoni e potrà sottoporre i Cancellieri ad una responsabilità verso i Camarlinghi medesimi.
Pisa dall’Uffizio dei Fossi
Li 13 Marzo 1815
F. Dal Borgo. Provveditore “
(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 61.ASCP)
Queste Istruzioni ribadiscono e chiariscono bene chi sono i funzionari amministrativi locali,comunitativi,protagonisti e responsabili dell’imposizione fiscale comunitativa: Camarlingo e Cancelliere.
Nel governo della città di Portoferraio sono queste le figure amministrative subentrate a quelle precedenti del regno napoleonico. Il conte Agostino Fantoni,inviato all’Elba in qualità di commissario straordinario, è l’artefice di questo passaggio che era nato dopo un attento studio da lui eseguito sulla situazione locale amministrativa dell’isola. Dal suo carteggio col Direttore della Segreteria di Stato di Firenze sullo “Stato Generale di Entrata dell’isola d’Elba” ( Affari Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 5 settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza 2 dal n. 145 al n. 300. Carta 227.ASCP) si viene ad apprendere che le Istruzioni sopra trascritte si applicano su una imposizione fiscale che,nel 1815, all’Elba ha recato nelle regie ed imperiali casse (Regia Depositeria) un totale di lire toscane 180430.
Le voci di entrata che maggiormente contribuiscono a realizzare tale cifra sono legate alla rendite derivanti dall’appalto delle Saline,delle Tonnare,dalla Contribuzione Fondiaria,dal registro di Bollo,dai Diritti di Sanità e Ancoraggio di Bastimenti esteri.
Marcello Camici
ASCP: Archivio storico comune Portoferraio