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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 22 Agosto 2014 alle 17:04
[COLOR=darkred][SIZE=4] GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1814-1859) DELL’IMPOSIZIONE REGIA E COMUNITATIVA E DEL MODO DI ESIGERLA DAZZAIOLO [/SIZE] [/COLOR] (SECONDA PARTE) Il sistema di esazione delle tasse granducale era molto rigoroso sia nei confronti del contribuente moroso,per il quale prevede l’intervento del tribunale,sia nei confronti del “Donzello” il quale,se fosse provato che “abbia fatto un falso ed erroneo rapporto” al contribuente era per lui previsto la perdita dell’”Emolumento”,cioè lo stipendio percepito insieme con otto giorni di carcere. Questa rigore il legislatore lo prevede anche per il Camarlingo e per i Giusdicenti (tribunale) PENALI PER IL CAMARLINGO: LXXIII: Qualunque Camarlingo differisse a trasmettere dette poste al Tribunale oltre il termine assegnato come sopra non potrà partecipare delle rispettive penali ed inoltre sarà ritenuto responsabile in proprio di tali Poste in guisa che,tanto esso,che i suoi Mallevadori dovranno corrispondere l’importare come se fossero esatte (Legge 16 settembre 1816.Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37.ASCP ) Le “dette poste “ di cui il legislatore parla, sono le imposte non pagate dal contribuente che se il Camarlingo trasmette al Tribunale per l’esazione dopo il”termine assegnato” che è pari a cinque giorni dopo la scadenza del termine di pagamento dell’imposta da parte del contribuente, non solo non consentirà a lui,il Camarlingo, di partecipare ai proventi delle rispettive penali applicate al contribuente moroso ma dovrà lui e i suoi Mallevadori (ogni Camarlingo eletto dalla magistratura doveva avere con sé un Mallevadore) provvedere a corrispondere l’importo delle imposte come se fossero esatte. E’ evidente come il legislatore voglia comunque procedere ad incassare le tasse. Questa precisa volontà da parte del legislatore che via sia certezza che lo stato incassi comunque le tasse, è evidenziata anche negli articoli di legge che seguono: “LXXIV. Resterà egualmente privato di qualunque partecipazione alle Penali,sempre che Egli sia in ritardo con la rimessa da farsi impreteribilmente ogni due Mesi alla Cassa dell’I.e R. Depositeria della sesta parte della totalità della Tassa Regia,nel modo che sarà prescritto in appresso ed in tali casi il prodotto di tali Penali anderà a benefizio della Cassa Comunitativa LXXIX I Camarlinghi Comunitativi consegnata che abbiano la Posta in esazione al Tribunale non avranno facoltà di far sospendere gli Atti se non giustifichino che il Debitore ha saldato la sua tangente di debito,del che sarà preso riscontro negli Atti dello stesso Tribunale ed il Camarlingo rimarrà in tal caso responsabile in proprio del valore della Posta” (Idem come sopra) Il legislatore vuole comunque procedere ad avere certezza che le imposte vengano pagate e per tale via coinvolge di persona la figura centrale nella riscossione della tasse ,il Camarlingo. Per avere certezza che le tasse arrivano all’I.e . R. Depositeria, il legislatore non esita a coinvolgere pesantemente e personalmente anche i Giusdicenti (tribunale) che dal Camarlingo sono investiti nel procedere all’esazione delle tasse nei confronti del debitore moroso. NORME RIGUARDANTI I GIUSDICENTI: “LXXV. I Giusdicenti saranno solleciti di trasmettere e notificare nel termine di cinque giorni al Debitore moroso il precetto prescritto dalla Notificazione dè 31 Marzo 1815 dopo di che sarà proceduto immediatamente e in tutti casi al Gravamento ed agli atti ulteriori ai termini della citata Notificazione LXXVI. Che se avvenga che gli Esecutori riferiscano non essere nel possesso del Debitore cosa alcuna da gravare,in tal caso dovrà cautelarsi il pagamento col sequestro o staggina in terze mani dei frutti dei Beni sottoposti all’Imposizione (staggina è sostantivo del verbo staggire che significa mettere giuridicamente una cosa sotto sequestro.ndscr.) LXXVII. Qualora per parte del Gonfaloniere,del Camarlingo o del Cancelliere fossero avanzate delle doglianze contro la lentezza dei Giusdicenti nel dare esecuzione agli atti per l’esazione delle Poste consegnate al Tribunale e quando rimanesse giustificato che nel termine stabilito dal Giusdicente non fossero stati iniziati gli atti medesimil’I.e R. Consulta è incaricata di promuovere la sospensione del Tribunale cui sarà imputabile i ritardo. LXXVIII. I Giusdicenti predetti avranno presente che il Privilegio delle Donne e loro Inibitoria non prevale e cede di ragione al privilegio del Credito fiscale.” (Legge 16 settembre 1816.Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64. Carta 37. ASCP ) Il Privilegio delle Donne era un particolare permesso concesso alle donne di non pagar tasse. Marcello Camici ASCP. Archivio storico comune Portoferraio
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