[COLOR=darkred][SIZE=4]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA.(1737-1801/1814-1860)
RIFORMA DELL’ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA GRANDUCALE [/SIZE] [/COLOR]
(TERZA PARTE)
Le massime ed istruzioni che seguono sono contenute nella riforma sanitaria pubblica del Granducato di emanate nel 1818 (“Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali degli Infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con dispaccio da S.A.I. e R.dè 17 febbraio 1818. Firenze. Dalla Tipografia Marenigh 1818 ) .
In esse il legislatore precisa come debba avvenire il riconoscimento dei requisiti per essere ammessi all’assistenza dentro l’ospedale.
“13°. Il requisito della malattia per l’ammissione nelli Spedali, ove sono Medici astanti o Revisori,viene definitivamente riconosciuto da essi,secondo il regolamento speciale;ove non esistono vien deciso dal Medico di servizio dello Spedale
“14°.Il requisito dei paganti di una causa giusta (impossibilità ad essere curati nella propria casa. Ndscr.)ed urgente per essere accolti nello Spedale in luogo della Loro casa particolare sarà riconosciuto dal Commissario dello Spedale medesimo
15°.Il requisito di povertà per i semi-Paganti viene giustificato col certificato dal Parroco,visto dal Gonfaloniere e dal Giusdicente
16°.Il requisito della miserabilità vien giustificato con un documento quale a questo detto sopra
17° Il requisito della Solvibilità o sia potenza a pagare ,vien posto in essere dalla anticipazione o deposito
Della retribuzione d’indennità di un mese,e dalla dazione di un idoneo mallevadore,o dal certificato del Gonfaloniere rispettivo,che l’afferma sotto la sua personale garanzia ,e ciò tanto per i paganti che per I semi-paganti” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 119.ASCP)
Con la documentazione,attestato di appartenenza ad una fascia di reddito poteva avvenire l’ammissione dentro l’ospedale e le massime ed istruzioni che seguono servono al legislatore per definire come si ottiene l’attestato di appartenenza ad una fascia di reddito.
“18°. Per ottenere il certificato di povertà per il posto semi-pagante,dovranno non solamente l’Infermo quanto i suoi congiunti obbligati dalla Legge alla prestazione degli alimenti, essere privi d’ogni sorta di beni e non aver lucri personali sufficienti a supplire alla totalità del rimborso delle spese di spedalità. Queste
circostanze speciali dovranno essere espresse nel certificato, della verità del quale sarà sempre responsabile e garante quello che lo rilascia,non meno che quelli i quali lo confermano con l’apposizione del“Visto”
19°.Per ottenere il certificato di miserabilità è d’uopo che tanto il malato quanto i congiunti obbligati verso di quello alla prestazione degli alimenti costituiti in stato di tale miseria da non poter in modo alcuno supplir neppure al parziale rimborso della spese di spedalità. Queste circostanze debbono essere espressamente enunciate nel certificato e chi lo rilascia ne sarò sempre responsabile e garante unitamente a quelli che lo approvarono apponendovi “Visto” (idem come sopra)
L’attenzione del legislatore si rivolge poi al contenimento della spesa per l’assistenza sanitaria pubblica e le massime che seguono indicano i criteri da seguire. Sono norme dove per raggiungere questo scòpo si perviene non solo a controllare le ammissioni ma anche la permanenza dentro l’ospedale.Tutto questo perché le spese di mantenimento sono a carico dei “Proprietari-Contribuenti” con le tasse che questi pagano alla comunità cui appartiene il Malato miserabile (letto gratuito) e il Malato povero (letto semi-pagante).
“20°. All’effetto di evitare,per quanto è possibile,il caso che le Comunità,mediante le tasse di rimborso delle spese di spedalità che eccedono gli ordinari mezzi degli Spedali, vengano sottoposte ad una spesa che aumenti gli aggravi dei Proprietari-Contribuenti,dovranno tanto i Gonfalonieri quanto i Parrochi,allorchè viene il caso di dirigere o di avere un malato della loro Comunità,o Parrocchia allo Spedale viciniore che abbia già occupati tutti i letti occupabili in spedalità gratuita, darsi ogni premura per ottenere che una o più Persone caritatevoli e pie una dichiarazione o biglietto d’indennità a favore dello Spedale medesimo per quel tempo che il malato sarà nel numero dei paganti.Di queste premure dovranno specialmente incaricarsi i Parenti,Congiunti ed Amici del malato ed il Padrone verso si suoi Coloni Domestici e Sottoposti,che d’altronde fossero nella categoria dei Miserabili
21°. Dovrà tenersi separato il ruolo dei malati paganti e semipaganti ed alla fine di ogni mese ne sarà spogliata una nota dagli Infermieri e passata al Commissario e da esso verificata e rimessa alla Computisteria o per essere passata nei ruoli delle somme da riscuotersi o per essere collazionata e combinata con le somme pagate per anticipazione. Se i malati saranno a carico delle Comunità ,il rimborso delle spese dovrà domandarsi per acconto ogni tre mesi ma il saldo dovrà reclamarsi che dopo l’anno,e dopo aver conosciuto se veramente siano stati esauriti tutti i fondi assegnati per la spedalità gratuita,poiché i risparmi che avessero luogo per la non occupazione dei Letti in qualche mese dell’anno,dovranno andare a vantaggio delle Comunità in proporzione del loro debito.
22°.I Commissari e i Rettori sotto la loro personale responsabilità a favore degli Spedali,sono in dovere di far sorvegliare non solamente le ammissioni quanto le permanenze dei malati in questi stabilimenti
23°.Per esercitare questa sorveglianza tanto nella ammissioni che nelle permanenze,ove non siano Medici
Revisori,avranno la facoltà i Commissari e i Rettori in quelle circostanze che lor sembrerà opportuno,di servirsi di una altro Professore qualunque a lor piacere ,e daranno parte al R. Governo direttamente delle prevaricazioni che con questo metodo perverranno a scuoprire” (Idem come sopra)
Marcello Camici
ASCP. Archivio storico comune Portoferraio