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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 17 Maggio 2014 alle 7:02
[COLOR=darkred][SIZE=4]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA(1737-1801/1814-1860) ASSISTENZA SANITARIA ALL’ISOLA D’ELBA. OSPEDALE DEI GETTATELLI. [/SIZE] [/COLOR] (SECONDA ED ULTIMA PARTE) Erano le balie i soggetti importanti e qualificanti l’azione e l’opera dell’Ospedale dei Gettatelli. Esse erano pagate dallo Spedale dei Gettatelli proprio per prestare la loro opera di nutrici e quando Napoleone giunse all’Elba trovò che si era creato un debito elevato poiché le nutrici non erano state pagate e protestavano veemente:risolse l’imbarazzante questione anticipando lui stesso all’amministrazione degli esposti una parte della somma dovuta .(1) Dopo Napoleone la questione del pagamento del mantenimento degli orfani abbandonati e ricoverati nello Spedale degli Esposti esplose nuovamente . Il pagamento delle nutrici era un problema presente non solo all’Elba ma su tutto il territorio del Granducato. Il legislatore granducale negli articoli sette,nove e dieci delle “Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali dei Gettatelli del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio da S.A.I. e R. de 17 febbraio 1818” ( Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 118.ASCP ) tratta e stabilisce norme riguardanti le balie e più in generale della famiglia “tenutaria” il trovatello. L’articolo settimo stabilisce che se il gettatello “dato a balia in una famiglia resterà continuativamente in quella in pensione” fino oltre quattordici anni per i maschi e diciotto per le femmine dovrà essere istruito”nell’arte del Tenutario medesimo…il Tenutario medesimo avrà diritto a conseguire il premio di lire settanta sulla Cassa dello Spedale”. L’articolo ottavo prevede date per le femmine orfane che si maritano ma a condizione “che non avranno eccezione alcuna nella loro morale condotta”.La dote deve essere proposta dai Commissari all’Uffizio Superiore da cui dipende lo Spedale della gettatella che si sposa “affinchè o Egli procuri alcune delle Doti di Regia Collazione o gli conferisca alcuna,di quelle la cui munificenza di S.A.I.e R. si compiacesse porre a sua disposizione a favore delle fanciulle di questa Classe o dia gli ordini opportuni per il pagamento con i fondi dell’istesso Pio stabilimento.E’ ben inteso che le Doti che dovessero conferirsi da ciascheduno Spedale e la collazione saranno di preferenza applicate alle Gettatelle di buona condotta”. L’articolo nove stabilisce che alla Balia o al Tenutario dovrà essere consegnato un libretto dove oltre al nome e cognome ,età del Gettatello dovrà esserci quello della Balia o del Tenutario e “ le disposizioni più necessarie a conoscersi”. Questo libretto servirà alla Balia o al Tenutario “ogni volta che vorrà esigere la sua mercede” ma in esso dovrà essere attestato sia dal Parroco che dal Gonfaloniere “che il Gettatello è vivente ed è ben tenuto”. Senza questo attestato “il mandato di pagamento non potrà essere espedito”. Questa ultima disposizione palesa che grossi abusi dovevano essere commessi se il legislatore ha ravvisato la necessità di scriverla. L’articolo dieci è l’ultimo che riguarda Balia e Tenutario del Gettatello e si riferisce al momento in cui ricevono in consegna l’orfano. Stabilisce infatti che “nell’atto della consegna dovrà esigersene una ricevuta o altro riscontro e l’obbligazione di denunziare due mesi avanti la rimessa che far se ne volesse allo spedale,salvo le cause urgenti e straordinarie”. L’articolo undici prevede il da farsi nel caso che il Gettatello per malattia “o per altro accidente” sia inabile a qualunque specie di lavoro. Stabilisce che questi Gettatelli possono restare a carico dello Spedale anche oltre i limiti tempo consentiti e fissati dalla legge. Sarà però cura del Rettore inviare i malati curabili “nel rispettivo Spedale degli Infermi” e gli incurabili saranno collocati “in pensione di alcuno,o gli invierà ai rispettivi Depositi di queste Classi” L’articolo dodici afferma che i Gettatelli invalidi e incapaci ad ogni lavoro dopo ogni limite di età ,assegnati o agli Spedali degli Infermi o in pensione presso alcuno o nei rispettivi Depositi di Classe “se per qualche causa straordinaria e imprevista alcuno di essi reclamasse il soccorso del Luogo Pio,il Commissario Rettore non potrà accordarlo senza la previa interpellanza e autorizzazione del Governo”. Con questa norma si impedisce il soccorso dell’ospedale a chi oltre ogni limite di età è stato assegnato o ad un ospedale degli infermi o ad un tenutario o ai rispettivi Depositi di Classe. L’articolo tredici infine rende possibile che il Gettatello possa essere collocato a lavorare per ridurre la spesa a carico del “Pio Stabilimento”.Si approva perciò che il Gettatello possa lavorare “senza stipulare guadagno per alcuna delle parti “ presso “Coltivatori o Artisti”(nel senso di esercente arte o professione) ed al Gettatello vengano dati “alimenti,il vestiario e l’alloggio gratuito fino all’epoca istessa” cioè fino al limite di età che consente di poter alloggiare nello “Stabilimento dei Gettatelli”. L’ultimo articolo,il quattordici,indica e istruisce su come “dovranno contenersi gli amministratori di questi Luoghi Pii” e cioè gli Spedali dei Gettatelli,nel redigere i bilanci amministrativi. Il legislatore toscano con queste massime ed istruzioni tenta di dare una sistemazione migliore al mantenimento dei Gettatelli volendo eliminare abusi e sprechi. Marcello Camici ASCP: Archivio storico comune Portoferraio 1)”L’isola d’Elba durante il governo di Napolene 1°” Vincenzo Mellini . Stabilimento Tipografia del “Nuovo Giornale”.Firenze 1914.
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