[COLOR=darkblue][SIZE=4]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860)
ASSISTENZA SANITARIA ALL’ISOLA D’ ELBA. OSPEDALE DEI GETTATELLI [/SIZE] [/COLOR]
(PRIMA PARTE)
Nell’aprile del 1816, un biglietto della Segreteria di Stato del restaurato granducato di Toscana,inviato a tutte le Magistrature Comunitative e Consigli Generali invita a procedere alla redazione di un progetto,un metodo per assistere i Trovatelli, che possa essere il più opportuno per provvedere all’assistenza di questi neonati abbandonati.
All’Elba la Magistratura Comunitativa di Portoferraio provvede a redigere un progetto costituito da nove articoli ,reputato “il più economico e il più adatto alla situazione dell’Elba”.
E’ infatti la voce di spesa “Mantenimento dei Trovatelli” quella che incide notevolmente sui bilanci di previsione per l’anno 1816 delle varie magistrature elbane.
Nel “Bilancio di Previsione delle Spese della comunità di Portoferraio per l’Annata Economica del 1816” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1818 .C60.Carta 63.ASCP) nei “Titoli di Spesa” sotto la voce “Mantenimento dei Trovatelli” sono messe a bilancio lire (toscane) 3000 su un totale di spesa pari a lire 22988; a Marciana lire 1000 su un totale di spesa pari a lire 10698;a Longone 700 su un totale di spesa pari a lire 11068; a Rio 800 su un totale di spesa pari a lire 10081.
Questo progetto fu poi approvato dal Regio Governo e applicato all’Elba: ne ho già parlato in dettaglio.
Ma non migliora la situazione sotto l’aspetto economico perché nei bilanci delle Magistrature Comunitative dell’Elba, la spesa per mantenimento dei Gettatelli rappresenta un carico notevole;spesso è la seconda voce di spesa per entità.
Ciò comportò la nascita di un debito nei confronti dell’Uffizio Principale delle Regie Rendite che aveva anticipato alle magistrature somme per far fronte alle spese di mantenimento di questi orfani.
Da parte di queste ultime si chiese una proroga nel pagamento del debito.
Questa la risposta dell’Uffizio Fossi di Pisa al cancelliere comunitativo dell’Elba:
“N° 1113
Ecc.mo Signore,
Sua Altezza Imperiale e Reale mi ha reso conto della domanda contenuta nel Partito di codesta Magistratura del Pio Luogo per ottenere una proroga al Pagamento della Somma di cui le Comunità dell’Isola sono rimaste debitrici verso quell’Uffizio Principale delle RR Rendite per anticipazione ad Esse fatte per il Mantenimento dei Trovatelli,si è graziosamente degnata accordar loro con Ecc.mo Dispaccio del 1°corrente una proroga al pagamento di questo Debito a tutto il futuro Anno 1818,come potrà rilevare dall’annessa copia di lettera direttami dall’I. e R. Segreteria di Finanze che Ella parteciperà alle diverse Magistrature. Dall’Uffizio Fossi di Pisa. 4 Agosto 1817.dev.mo Serv.re . F. Dal Borgo”(Idem come sopra.C60.carta 228.ASCP).
Questa l’ annessa copia arrivata dall’I e R. Segreteria di Finanze a Pisa,al Provveditore F. dal Borgo:
“S.A.I. e R. con nuovo tratto di Clemenza a riguardo della Comunità dell’isola d’Elba si è degnata per mezzo di veneratissimo Dispaccio del dì primo andante ,accordare ad esse proroga per l’anno 1818 al pagamento delle Somme di cui è debitrice la Cassa di quell’Uffizio Principale delle RR Rendite per dependenza delle amministrazioni fatte a comodo dei Trovatelli… Firmato Frullani ,GB Nomi “ (idem come sopra).
S.A.I. e R. è Ferdinando III Asburgo-Lorena.
Questa situazione di sofferenza economica per il mantenimento degli orfani doveva essere diffusa in tutto il Granducato di Toscana.
Infatti nel febbraio del 1818 il regio Governo emana “Massime ed Istruzioni da osservarsi generalmente in tutti li spedali dei Gettatelli del Gran-Ducato di Toscana approvate con Dispaccio di S.A.I. e R. de’ 17 febbraio 1818.Firenze .Dalla Tipografia Marenigh.1818 ” ( Circolari e Ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 118.ASCP)
Queste “massime ed istruzioni” sono quattordici ed interessano immediatamente anche le comunità
dell’Elba.
La lettura fa comprendere che il legislatore ha proceduto per dover intervenire a sanare situazioni che
non erano regolari su tutto il territorio granducale.
Le prime due ‘massime ed istruzioni’infatti sono proprio rivolte ad identificare e delineare chi deve ritenersi
“trovatello”.
“Art. 1
Non sono ammessi nelli Spedali dei Gettatelli che i figli illegittimi introdotti per via di ruota colla solita riserva di poter riprendere quelli distinti da un contrassegno,previa le refusione di tutte le spese fatte dalloSpedale”
Art. 2
I figli legittimi sono di lor natura inammissibili ed è revocata ogni disposizione ed ogni pratica contraria a
questo principio…” (Idem come sopra )
In questo secondo articolo sono contenute deroghe legate a “casi d’impotenza assoluta della madre di allattare ,di morte del Padre unico mezzo di sussistenza della famiglia”. Altre deroghe sono quei casi “congiunti alla positiva miseria e testificati dal Parroco,dal Medico dello Spedale che riceve, dal Gonfaloniere”.
Il Medico deve attestare la eventuale malattia mentre il Parroco e il Gonfaloniere “attesteranno non solamente l’estrema miseria,ma ancora la mancanza di ogni assegnamento nelle persone congiunte di sangue. Il Gonfaloniere è inoltre avvertito ,che mediante il suo certificato , la spesa proveniente da figli legittimi,diviene un carico della sua Comunità…i contadini mezzaioli non si potranno mai qualificare percostituiti nell’estrema miseria per l’effetto di cui si tratta”.
E’ evidente che con questi primi due articoli il legislatore vuole porre un freno,un paletto a quanto stava accadendo e cioè ad un abuso: il ricovero dentro l’ospedale dei Gettatelli di figli illegittimi e legittimi ,che avevano cioè un padre ed una madre.
Solo gli orfani potevano essere ammessi.
Gli articoli quattro e cinque sono dedicati a delineare i termini di permanenza nell’ospedale dei Gettatelli “I Gettatelli maschi resteranno a carico dello Spedale fino all’età di anni quattordici;le femmine fino a mdiciotto…i maschi che agli anni XIV non si saranno dedicati ad un’arte qualunque e non avranno mezzi per procacciarsi la sussistenza, saranno diretti alla milizia o a qualche stabilimento di lavoro;le femmine che agli anni XVIII si troveranno nel caso istesso ,saranno collocate ai servizi più laboriosi delli Spedali,in qualche pubblica manifattura e alli stabilimenti di Lavoro per guadagnarsi tutti sostentamento colle proprie fatiche “
L’articolo quinto divide i Gettatelli in classi.
Sono individuate tre classi in base all’età : prima classe fino a due anni,seconda classe fino da tre a sette anni, terza classe dall’ottavo anno a tutto il quattordicesimo anno per i maschi e a tutto il diciottesimo anno per le femmine.
Le classi servono al legislatore perché per ognuna di esse individua e stabilisce tariffe per il mantenimento dei trovatelli che si trovano in tale classe.
L’articolo sesto stabilisce che deve essere abolito il concetto dei Gettatelli adulti di ambo i sessi abusivamente esteso in vari Spedali ed è ovunque proibito d’introdurlo per l’avvenire.
Ciò evidenzia come i limiti di età di permanenza fossero stati abusivamente elusi .
Stabilisce inoltre che tale disposizione deve essere sollecitamente applicata “conciliandola però con i dovuti
riguardi di carità…se vi fossero dei legittimi dovranno restituirsi ai loro Genitori, o altri prossimi parenti;se vi
fossero dei storpiati, ed inabili per età, o per qualche fisica imperfezione dovrà procurarsi di collocarli a convitto presso qualche particolare”
Marcello Camici
ASCP: Archivio storico comune Portoferraio