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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 5 Aprile 2014 alle 5:35
[COLOR=darkred][SIZE=4]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860) PUBBLICA ISTRUZIONE [/SIZE] [/COLOR] (SECONDA PARTE) L’azione del legislatore del Granducato di Toscana con l’articolo VIII delle “Istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 novembre 1816” individua nella persona del Regio Consultore e non in altri il responsabile della istruzione pubblica poiché stabilisce non solo che è l’unico a cui saranno trasmessi risoluzioni e ordini sovrani riguardanti gli “stabilimenti d’Istruzione da parte dell’I. e R. Segreteria di Stato” ma anche che è l’unico “al quale incomberà darne partecipazione a chiunque spetti,facendosi quando occorra,render conto della esatta e regolare esecuzione”. E’ un articolo di legge importante in quanto sburocratizza e rende efficiente l’azione amministrativa granducale nel campo della pubblica istruzione. Questo il testo: “Art. VIII Tutte le risoluzioni ed ordini sovrani riguardanti gli stabilimenti d’Istruzione saranno dall’I. e R. Segreteria di Stato trasmessi direttamente al Regio Consultore ,al quale incomberà darne partecipazione a chiunque spetti,facendosi,quando occorre,rendere conto dell’esatta e regolare esecuzione” (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818. C64.Carta 62.ASCP ) Gli articoli che vanno dal IX al XII delineano i rapporti che debbono esservi tra il Regio Consultore e le università di Pisa e Siena. L’articolo IX è interessante a leggersi perché pone il merito quale criterio di valutazione del corpo docente delle due università dovendo il Regio Consultore far conoscere “qual sia il merito e lo zelo dei Professori” nell’insegnamento ed assicurarsi “dei meriti e dei requisiti dei candidati proposti per il rimpiazzo “ di qualche cattedra vacante. Per il corpo discente,gli studenti,si pone come criterio di valutazione la loro condotta e il loro studio e il merito,dovendo il Regio Consultore far conoscere quale sia “la condotta e lo studio dei giovani…qual sia il merito e lo studio dei giovani”. “Art. IX Il Regio Consultore si occuperà specialmente dei Ruoli annuali che gli verranno rimessi dai Provveditori delle predette università di Pisa e di Siena,ed esporrà sui medesimi le sue osservazioni,facendo conoscere,se, e come fioriscano questi stabilimenti;E nel caso di vacanza di qualche Cattedra,si assicurerà dei meriti e dei requisiti dei Candidati proposti per il rimpiazzo,onde le cattedre siano coperte da soggetti di alta reputazione,e capaci di essere utili alla gioventù con il loro insegnamento e di decoro alle Università col loro Nome” (Idem come sopra) L’articolo X rivela chiaramente a chi il Regio Consultore dovrà far conoscere “mensualmente” merito e zelo dei professori,condotta e studio dei giovani,e ciò direttamente al Capo dello Stato,che Sua Altezza Imperiale e Reale ”poiché sta sommamente a cuore di S.A.I. e R. il conoscere tempo per tempo lo stato di dette Università”: viene così a chiarirsi perché il nome Regio Consultore. “Art.X E poiché sta sommamente a cuore di S.A.I. e R. il conoscere tempo per tempo lo stato di dette Università,al quale effetto non basta il rapporto annuale,così resta incaricato il Regio Consultore di rendere conto mensualmente distinto rapporto di tutte le cose che nel corso del mese possono essere accadute nelle indicate Università,meritevoli di qualche attenzione (idem come sopra) Gli articoli XI e XII delineano in dettaglio come tutto quanto sopra espresso possa accadere in quanto puntualizzano modi,tempi,soggetti con i quali il Regio Consultore deve procedere “Art. XI All’effetto poi che lo stesso regio Consultore sia posto in grado di adempiere a tale incombenza ,il Cancelliere dell’Università di Pisa e quello dell’Università di Siena ,dovranno rimettergli ogni quindici giorni un rapporto relativo alle cose e alle persone addette all’Università ed i Provveditori delle Università medesime avranno il carico di trasmettere al Regio Consultore uguale rapporto per ciascun mese dell’anno scolastico con quelle più estese osservazioni ,cui daranno luogo le notizie,che gli stessi Provveditori potranno accogliere dal Cancelliere, ed altri inservienti dell’Università Art. XII Il metodo poi della redazione di tali rapporti e gli oggetti che principalmente devonsi prendere di mira,verranno indicati dallo stesso Regio Consultore,cui è riservato di prescrivere quella norma,che secondo le circostanze sia più confacente ad ottenere l’intento desiderato” (Idem come sopra) Marcello Camici ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
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