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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 29 Marzo 2014 alle 6:33
[COLOR=darkred][SIZE=4]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA (1737-1801/1814-1860) PUBBLICA ISTRUZIONE [/SIZE] [/COLOR] (PRIMA PARTE) Nel novembre del 1816,per volontà di Sua Altezza Imperiale e Reale ,Ferdinando III Asburgo-Lorena,nel Granducato di Toscana vengono emanate importantissime “Istruzioni” per il Regio Consultore. Questa è una figura amministrativa granducale che può essere paragonata all’odierno ministro della pubblica istruzione. Le “Istruzioni”portano la firma di N. Corsini e GB Nomi. Sono da ritenersi importanti perché,come vedremo, pongono il merito alla base del criterio di valutazione nella pubblica istruzione ed inoltre con la figura del Regio Consultore avviano un sistema di sburocratizzazione e di efficienza nei rapporti tra centro e periferia per quanto riguarda l’amministrazione dell’istruzione pubblica. Chi ricopre questa carica espleta una attività che è consultata direttamente da Sua Altezza Imperiale e Reale. Questo il titolo “Istruzioni per il regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 Novembre 1816”( Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 62.ASCP) Sono quindici articoli. Il primo e il secondo articolo indicano quali sono le funzioni del Regio Consultore. “Art. I Al Regio Consultore è affidata la Soprintendenza e la Vigilanza sulla pubblica Istruzione con la veduta di promuovere gli Studi,di tenere in osservazione i Regolamenti dell’Imperiale e Reali Università,dei Collegi e Pubbliche Scuole e di avere cura che non si introducano abusi e che i metodi d’insegnamento corrispondano all’oggetto dell’aumento e perfezionamento delle Scienze con utilità di quelli che vi si applicano Art. II Sono per loro natura esclusi dall’ispezione del Regio Consultore i semplici seminari Arcivescovili e Vescovili “ Le istruzioni dall’articolo terzo al settimo delineano i rapporti da intrattenersi tra il Regio Consultore e le scuole,gli istituti di pubblica istruzione. “Art. III Restano ferme le attribuzioni dei Provveditori delle Università di Pisa e di Siena i quali continueranno ad esercitare le incombenze annesse al loro impiego Art .IV I detti Provveditori egualmente che i Rettori dei Collegi e i Deputati o Soprintendenti a qualunque Istituto di Pubblica Istruzione dirigeranno al Regio Consultore tutti gli affari che debbono essere sottoposti all’I. e R. Governo ed il Regio Consultore,dopo avervi apportato il conveniente esame gli rimetterà con le sue osservazioni e col suo parere all’I. e R. Segreteria di Stato,per mezzo della quale ne sarà reso conto a S.A.I. e R. Art. V Il Regio Consultore avrà facoltà di domandare ai suddetti Provveditori ,Rettori ecc tutte quelle notizie,schiarimenti ed informazioni che crederà opportune nei rispettivi casi,dovendo essi corrispondere col medesimo per tutto ciò che interessa il loro Uffizio in materia d’istruzione Art. VI Corrisponderà ugualmente l’istesso Consultore con i Capi di Dipartimento ,Governatori e Giusdicenti in quanto occorra per lo sfogo degli affari di sua competenza Art .VII Qualunque dubbio insorgesse sulla interpretazione o sull’applicazione dei Regolamenti ed Ordini vigilanti,e qualunque modificazione o altro provvedimento si credesse espediente,ne dovrà essere fatta comunicazione al Regio Consultore il quale avvertirà di dirigere le sue Istruzioni nel modo più uniforme e il più analogo allo spirito dei Regolamenti predetti partecipando tutti quegli affari in cui non si tratti di semplice esecuzione degli Ordini ,ma che possano richiamare a qualche nuova e diversa disposizione.” (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818. Idem come sopra) Questo ultimo articolo rivela che il legislatore ha a cuore che su tutto il territorio del Granducato vengano applicati i Regolamenti “nel modo più uniforme e il più analogo allo spirito” degli stessi. Tale affermazione lascia spazio a poter credere e pensare che vi era caos nella pubblica istruzione a questo riguardo. Affermare che il Regio Consultore “avvertirà di dirigere le sue istruzioni nel modo più uniforme e il più analogo allo spirito “ dei Regolamenti, significa che ciò non accadeva e cioè che l’applicazione dei Regolamenti nella pubblica amministrazione avveniva in modo difforme allo spirito degli stessi e diseguale sul territorio del Granducato. Ecco perciò l’azione del legislatore che tende ad un Granducato di Toscana efficiente , meno burocratico , meno clientelare e con meno favoritismi nella pubblica istruzione. Marcello Camici ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
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