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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 8 Febbraio 2014 alle 7:16
[COLOR=darkred][SIZE=4]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA. IL CANCELLIERE COMUNITATIVO: FUNZIONI [/SIZE] [/COLOR] (SECONDA PARTE ) Nel restaurato governo granducale,sotto Ferdinando III asburgo-lorena,le funzioni del Cancelliere Comunitativo vengono ridefinite e fissate con legge del 16 settembre 1816. In questa legge,una serie di articoli riuniti sotto il capitolo “ Dei Cancellieri Comunitativi “ ne fissano bene l’attività nella qualità di impiegati come”Ministri Regi dell’Estimo e del Censo”(si devono occupare di censo e dunque di fisco ama anche di attività riguardanti i bilanci economici della comunità),”Consiglieri legali della Comunità e degli Stabilimeti Comunitativi “(cioè custodi delle leggi,ordini e regolamenti “veglianti” riguardanti le comunità e consultori legali dei magistrati comunitativi nonché delle aziende di stato,vedi sale,tabacchi,regio erario,depositeria,ospedale ecc) “LVII I Cancellieri sono per natura del loro Impiego i Ministri Regi dell’Estimo e del Censo e i Consiglieri Legali della Comunità e degli Stabilimenti Comunitativi “ (Legge 16 settembre 1816.Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37bis.ASCP ) Per espletare queste attività,il Cancelliere ha a disposizione la Cancelleria Comunitativa con uffici e dipendenti che collaborano con funzione di Aiuto,Copista,Archivista. I Cancellieri assistono di persona alle adunanze magistrali o sostituiti per mezzo di “Aiuti Residenti” in quelle comunità di sua giurisdizione ma dove non risiede.I suoi “Pesi”,”Obblighi” erano molteplici tutti individuati da precise norme. A) “Consiglieri legali delle Comunità”: “Art. LIX Essi assistono personalmente o per mezzo dei loro Aiuti a tutte le Adunanze Magistrali,spetta ad essi di far presente in ogni caso alle Magistrature il disposto degli Ordini Veglianti onde essi possano uniformarvisi senza però che gli stessi Cancellieri abbiano influenza alcuna sulle Deliberazioni Comunitative “(Idem come sopra) Questa funzione di Consigliere legale si espletava assai spesso durante la stessa adunanza magistrale .In questa adunanza il Cancelliere ha altre funzioni che sono quelle di scrivere le “Deliberazioni Comunitative”,i “Partiti “ adottati dalla Magistratura Civica nonché quella di formare l’ordine del giorno dell’adunanza: “Art LI Generalmente nel caso di adunanze tanto ordinarie che straordinarie il Cancelliere avrà cura d’informare preventivamente il Gonfaloniere degli oggetti che debbono porsi in discussione e di comunicargli quando occorra tutti i fogli relativi essendo riservato al Gonfaloniere di proporre gli affari sui quali dovrà deliberarsi dietro la relazione che potrà esserne fatta per mezzo del Cancelliere,né sarà permesso ad alcuno di porre in discussione oggetti diversi da quelli come sopra proposti dal Gonfaloniere.”(idem come sopra) B) “Ministri Regi dell’Estimo e del Censo” e “Consiglieri Legali degli Stabilimenti Comunitativi”: “Art LX I Cancellieri distendono le Deliberazioni ne prendono Registro,formano i Dazzaioli,si occupano della redazione del saldo dell’Amministrazione Comunitativa e dietro le disposizioni della Magistrature formano i Bilanci di Entrata e di Uscita e quelli di Previsione delle rispettive Comunità “(Idem come sopra) Si chiamano “Dazzaioli” i registri nei quali vengono segnati accanto al nome del contribuente le rispettive quote d’imposta da pagare. Gli “Stabilimeti Comunitativi” facevano parte integrante dei bilanci di entrata,di uscita e di previsione della Comunità: tali bilanci erano poi inviati agli organi sovracomunitativi per la “consueta Revisione dei Ragionieri “ e la definitiva approvazione “Art. XLIX Si adunerà parimenti la detta Magistratura nel mese di Febbraio per esaminare lo stato dell’Entrata e dell’Uscita dell’anno precedente sul quale previ i debiti rendimenti di Conti, il Cancelliere dovrà formare il saldo locale e trasmetterlo quindi nel dì quindici Marzo successivo visto e firmato dal Gonfaloniere alla consueta Revisione dei Ragionieri dei rispettivi Uffizi di Soprintendenza Comunitativa “ Art. L I Cancellieri che si renderanno morosi nella trasmissione dei saldi all’poca stabilita incorreranno nella penale di lire tre al giorno benefizio della Cassa Comunitativa salvo il regresso a rata di tempo contro quei Camarlinghi che non avranno consegnato i documenti al Cancelliere per la formazione del saldo a tutto il mese di Gennaio e non sarà in facoltà della Magistratura di assolvere i Contumaci dal pagamento della medesima” (Idem come sopra) Il Camarlingo,impiego comunitativo con funzione di percettore delle tasse, è ritenuto colpevole con il Cancelliere se a questo non avrà consegnato i documenti per la formazione del saldo. La penale che ad entrambe spetterà di pagare non potrà essere assolta dalla Magistratura Civica. “Art LXVII Si formerà dal Cancelliere un Dazzaiolo in cui rimarranno compresi tutti i Nomi dei Possessori sù quali in ragione della Cifra Estimale ,esser deve ripartita la Tangente di Tassa attribuita a ciascuna Comunità unita a quella Comunitativa e questo Dazzaiolo,esaminato,visto e firmato dal Gonfaloniere e dal Cancelliere servirà di ruolo per l’esazione delle rispettive tasse”(Idem come sopra) Come “Ministri Regi dell’Estimo e del Censo” i Cancellieri Comunitativi svolgono un ruolo anche nei confronti dei morosi nel pagamento delle tasse poiché insieme al Gonfaloniere e al Camarlingo possono “avanzare doglianze contro la lentezza dei Giusdicenti (giudici)” chiamati a dare esecuzione all’incasso delle imposte non pagate trasmesse in tribunale “Art LXXVII Qualora per parte del Gonfaloniere,del Camarlingo o del Cancelliere fossero avanzate delle doglianze contro la lentezza dei Giusdicenti nel dare esecuzione agli Atti per l’esazione delle Poste consegnate al Tribunale, e quando rimanesse giustificato ,che nel termine stabilito dal Giusdicente non fossero stati iniziati gli Atti medesimi.l’I. e R. Consulta è incaricata di promuovere la sospensione dall’Impiego di quei Ministri del Tribunale cui sarà imputabile il ritardo” (Idem come sopra) Non deve meravigliare questa severità nei confronti dei giudici che ritardano nel dare esecuzione agli atti necessari per la”esazione delle Poste”. Nelle “Poste”,imposte, di cui si parla è compresa la Tassa Prediale che rappresenta l’imposta più importante che ogni comunità deve versare nelle casse regie .La Tassa Prediale,è imposta immobiliare, è pagata dai possidenti di immobili residenti nella comunità : è quella che concorre insieme con altre tasse a poter raggiungere quel Censo Legale necessario per essere imborsati e diventare ,se estratti,amministratori comunitativi. La legge consegna ai Cancellieri Comunitativi anche l’importante funzione di C) “Notari per gli atti amministrativi” e “custodia degli Archivi” Art. LXI E’ affidata ai medesimi la vigilanza e la custodia degli Archivi e sono conservati in quella attribuzione che loro spettano nella qualità di Notari per gli atti comunitativi” (Idem come sopra) Questa funzione di notaio e archivista di ogni atto amministrativo comunitativo fa comprendere il ruolo centrale assunto dal Cancelliere Comunitativo all’interno della comunità.Anche in questa funzione come per tutte le altre dipende dagli Uffizi di Soprintendenza Comunitativa . Per il Cancelliere di Portoferraio è l’Uffizio Fossi di Pisa quello immediatamente sopra di lui. Marcello Camici ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
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