Buongiorno, ho letto un post di una persona in data 30/01/2014 ....
Vorrei soltanto dire : che le colonie feline sono tutelate ai fini di legge : I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio.
La territorialitร (giร sancita dalla Legge 281/91) รจ una caratteristica etologica del gatto che esclude il randagismo e riconosce la specificitร della specie felina di avere un riferimento territoriale โ o habitat โ dove svolgere le sue funzione vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, ecc.).
Per โgatto liberoโ si intende lโanimale che vive in libertร ed รจ stanziale o frequenta abitualmentelo stesso luogo pubblico o privato.
Per โcolonia felinaโ si intende un gruppo di gatti che vivono in libertร e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
Per โhabitatโ di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, urbano e no, edificato e no nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Con riferimento alla tutela dei gatti che vivono in libertร , la Legge n. 281/91 โ Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, allโart. 2 stabilisce, fra le altre cose, che:
Eโ vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertaโ.
I gatti che vivono in libertaโ sono sterilizzati dallโautoritaโ sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertaโ possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, dโintesa con le unitaโ sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertaโ, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza
La Legge Regionale n. 34 del 26 luglio 1993 โ Tutela e controllo degli animali da affezione, allโart. 12. Randagismo felino, stabilisce:
La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale eโ segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L..
Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravitaโ dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:
a) lโaffidamento della coloniadegli animali in affidamento od in altra sede piuโ idonea.
Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.
Infine il D.P.G.R. n. 4359, 11 novembre 1993 โ Regolamento recante criteri per l`attuazione della legge regionale 34 del 1993, allโart. 9 Interventi di controllo sulla popolazione felina comma 2 stabilisce:
Particolare attenzione dovrร essere rivolta ai problemi inerenti la riproduzione ed il controllo delle patologie presenti. A tal fine, il Comune puรฒ fornire alle Associazioni che hanno in affidamento colonie di gatti randagi la consulenza di un medico veterinario libero professionista appositamente convenzionato, per gli interventi zooiatrici che si rendano necessari.
Infine, ricordiamo che il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale e, sempre al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali.
MALTRATTAMENTO ANIMALI : CODICE PENALE : IMPORTANTE
Il maltrattamento degli animali รจ un REATO, previsto e punito dgli artt. 544 ter e 727 del c.p. e non si tratta piรน solo di un "delitto contro il patrimonio" (cioรจ il bene protetto รจ la proprietร privata dell'animale da parte di un proprietario), come รจ previsto dall'art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). La differenza รจ stata chiarita dalla Cassazione (sentenza n. 24734/2010), che sancisce come il delitto di cui all'art. 544 ter c.p., tutela ora il sentimento per gli animali: con l'art. 638 l'animale era tutelato quale "proprietร " di un terzo soggetto, che risultava essere la parte offesa; ma con l'art. 544 ter, รจ riconosciuta una condotta lesiva nei confronti dell'animale stesso. a voi la lettura ๐