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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 24 Gennaio 2014 alle 7:07
[SIZE=4][COLOR=darkblue]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA: CHIARIMENTI E AVVERTENZE SULL’UFFIZIO DEL PRIORE [/COLOR] [/SIZE] (TERZA ED ULTIMA PARTE) Con la restaurazione del Granducato di Toscana, le amministrazioni locali conoscono un periodo di innovazione attraverso la legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816. Non tanto la funzione di Consigliere quanto quella di Gonfaloniere e Priore è sottoposta a profonda innovazione. Per il Priore è l’articolo X della legge sopracitata che innova molto poiché il legislatore prevede l’estrazione di un doppio numero di soggetti ,per tutti quali viene non solo richiesto un Censo legale doppio rispetto a quello richiesto prima ma anche “capacità a risiedere” :ciò significa che l’estratto deve dimostrare di possedere qualità per ricoprire la carica “Art X Per l’Uffizio dei Priori si estrarrà un doppio numero di Soggetti capaci a risiedere,cioè a dire se i Priori debbono essere cinque si estrarranno dieci nomi purgati ,ed il Senatore Soprassindaco previa partecipazione destinerà tra i dieci estratti ,i cinque che dovranno risiedere” (Legge 16 settembre 1816.Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.carta 37bis.ASCP) In merito all’applicazione di questo articolo n. X insorsero difficoltà interpretative da parte dei Cancellieri che dovevano inviare le “Note” sulle qualità personali degli estratti. Il Soprassindaco da Firenze,nella circolare n. 620 dell’agosto 1818,chiarisce una volta per tutte queste difficoltà interpretative della legge,anche sul concetto di “nomi purgati”: “…..Ed all’oggetto di rendere più regolari e conformi agli Ordini vigenti le operazioni riguardanti la formazione delle precitate Note i Cancellieri istessi avranno presenti le appresso avvertenze I°. La legge dè 16 settembre 1816 art X avendo prescritto che per l’Uffizio dei Priori si proceda all’estrazione di un doppio numero di Soggetti purgati,non ha per altro ordinato,come è stato opinato da alcuni Cancellieri Comunitativi, che questi Soggetti ,seguita la Tratta,debbano indistintamente esser intimati a mani festare la loro volontà o per l’accettazione o per il rifiuto dell’Uffizio a cui sono stati tratti,ma bensì che una tale intimazione ,coerentemente al disposto dell’art XVII di detta Legge debba aver luogo soltanto rispetto a quei Soggetti che rimangono prescelti ,ed approvati per rimpiazzare i Residenti che terminano il loro Uffizio,mentre la parola Purgati ha rapporto all’atto della estrazione nel quale deve essere fatta attenzione che contro i Soggetti estratti non militino dei divieti,o altre eccezioni indotte dai Regolamenti e Ordini veglianti. II° E’ necessario poi che i Cancellieri nella prima Colonna di dette Note trascrivano per ordine di precedenza E secondo i gradi di onorificenza i Nomi dei Priori che compongono l’attuale Seggio Magistrale,facendo avVertenza a quelli che fossero stati prescelti, e destinati nel corso dell’Anno per rimpiazzare i residenti che Per qualunque causa fossero venuti a mancare. III° E’ della massima importanza che nelle osservazioni su i Soggetti estratti in doppio numero sia fatta menzione se essi dimorano nella Comunità, o fuori della medesima e tanto nell’uno che nell’altro caso a qual distanza dal luogo si effettuano le Adunanze Magistrali,come pure sia notato a ciascun Estratto il nom del Padre il grado di parentela che esiste fra gli Estratti medesimi,ed i Priori residenti che debbono rimanere in Uffizio . Mi lusingo che VS nella esecuzione delle imminenti Tratte e nella consecutiva trasmissione delle correlative Note degli Estratti per ricomporre le future Magistrature si conformerà esattamente alle sopraespresse avvertenze. Le accompagno frattanto un numero sufficiente delle suddette Note,delle quali Ella farà uso per le Tratte enunciate. E mi confermo. Di VS da Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato.12 Agosto 1818.Devostissimo Servitore G. Brancadori. Soprassindaco” (Idem come sopra.Carta136.ASCP) L’attenzione e la vigilanza sulle funzioni delle Magistrature Comunitative era talmente tanta da parte degli organo sovracomunitativi da inviare prestampati sulle Note “delle quali Ella (Cancelliere comunitativo) farà uso per le Tratte enunciate”. Marcello Camici ASCP. Archivio storico comune Portoferraio
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