[SIZE=4][COLOR=darkblue]GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO-LORENA : PRIORI E CONSIGLIERI [/COLOR] [/SIZE]
(SECONDA PARTE)
La funzione amministrativa svolta nella comunità da parte dei Priori e Consiglieri non era certo così importante come quella che doveva svolgere il Gonfaloniere.
I Priori espletavano funzioni che i Consiglieri non potevano.
In numero variabile stabilito per ogni per comunità ,i Priori siedevano accanto al Gonfaloniere con ordine di numero col quale erano stati estratti e successivamente confermati con nota del Senator Soprassindaco.
Il primo in nota aveva possibilità di sostituire il Gonfaloniere in caso di sua assenza.
E’ Il corpo dei Priori insieme col Gonfaloniere che costituisce la Magistratura Civica la quale, assai spesso in assenza dei Consiglieri “congedati” , delibera e prende decisioni chiamate “partiti”:il corpo dei Priori è dunque vero organo deliberante comunitativo.
Per diventare Priore bisognava far parte della Borsa dei Priori e cioè avere un Censo legale superiore a quello che era necessario per far parte della Borsa dei Consiglieri.
Per coloro che estratti dalla Borsa dei Priori dovevano andare a ricoprire la rispettiva carica si richiedeva da parte degli organi sovracomunitativi di conoscerne le qualità personali nella nota degli estratti dalle borse inviata dal Cancelliere a tali organi per averne convalida.
I Priori inoltre erano quelli ai quali erano assegnati funzioni di controllo sull’esecuzione delle delibere,”partiti” presi. Venivano ad esempio nominati per controllare l’esecuzione di strade comunitative, per controllare la regolare esecuzione dei regolamenti previsti per l’istruzione pubblica ,la regolarità dell’incanto di immobili di proprietà comunitativa ecc.
E’ tra i residenti nel corpo dei Priori che viene scelto ed eletto colui che deve ricoprire l’incarico di Camarlingo,che è un impiego comunitativo.
A fronte di queste funzioni dei Priori, i Consiglieri ne avevano molte meno e,per essi,non ho trovato alcuna nota sulle qualità personali inviata agli organi sovracomunitativi.
Come sopra ho detto,alle “adunanze magistrali” costituivano insieme al Gonfaloniere e Priori il Consiglio Generale Comunitativo .
Questo Consiglio Generale Comunitativo non si riuniva spesso : le occasioni erano quelle dei bilanci di previsione e consuntivi o nel rinnovo del “Seggio Magistrale Comunitativo”. Qui ,i Consiglieri,potevano votare su argomenti ,”Tratte”,posti all’ordine del giorno e il loro voto era eguale a quello dei residenti nella Magistratura Civica.
Potevano inoltre svolgere funzione di petizione,istanza,biglietto scritto al Magistrato Civico anche da parte di singoli cittadini su particolari argomenti.
Nella legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816 pochi articoli sono dedicati al Consigliere proprio perché le sue funzioni amministrative sono ridotte: sembra quasi che il legislatore sia stato costretto a prenderli in considerazione in quanto possidenti e cioè cittadini con Censo Legale .Infatti anche per le qualità necessarie per essere imborsato ed estratto come Consigliere la legge esplicitamente afferma che “non è fatta innovazione”.
Questa minore funzione del Consigliere è legata al Censo Legale posseduto :solo per i Consiglieri, la legge prevede che siano variati tutti annualmente.
CONSIGLIERI
“Art XIII
Dei Consiglieri ne saranno estratti tanti,quanti sono destinati a formare il numero dei Componenti il Consiglio in ciascheduna Comunità.
Art XV
I Consiglieri si varieranno tutti annualmente.
Art XXII
Non è fatta innovazione in rapporto alle qualità necessarie per essere imborsato e tratto come Consigliere”.(Legge 16 settembre 1816.Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37 bis.ASCP)
PRIORI
Per i priori,la legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816,innovò alcuni aspetti come quello che per poter risiedere nella borsa dei Priori il censo richiesto doveva essere il doppio ,“duplo”, di quello che prima era richiesto “secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità istesse”:
“Art . XX
Saranno inabilitati a risiedere come Priori quei Possessori,i quali non godono di un Censo duplo di quello stabilito al presente in ciascuna Comunità dai rispettivi Regolamenti Generali o particolari secondo le cifre estimali veglianti nelle Comunità istesse” (Idem come sopra)
Inoltre al Priore venne riconosciuto un ruolo fino ad allora sconosciuto e cioè quello di poter sostituire il Gonfaloniere “in tutti i casi d’impotenza o di assenza”,introducendo così nella legislazione comunitativa la figura del vice-sindaco,cioè il vice-Gonfaloniere,che possiede “il carattere di sostituto del Gonfaloniere”. Tale possibilità era accordata dal legislatore in base all’”ordine di nota che rimetterà il Senator Soprassindaco senza curare quello dell’estrazione” :
“Art.XI
L’ordine della Nota che rimetterà il Senator Soprassindaco senza curare quello dell’estrazione costituirà il Primo,il secondo Priore e gli altri successivamente
Art .XII
Il primo in nota vale a dire il primo Priore alle altre sue attribuzioni unirà il carattere di sostituto del Gonfaloniere per esercitarne le funzioni in tutti i casi d’impotenza o di assenza e qualora mancassero il Gonfaloniere ed il sostituto ne farà le veci il secondo Priore.” (Idem come sopra)
Gli articoli di legge sopra citati indicano chiaramente che il legislatore ha a cuore che in ogni caso l”adunanza magistrale”possa essere espletata anche in assenza dei vertici della Magistratura Civica :ma indica anche altro.
La nomina dei Priori estratti dalla relativa borsa doveva avere l’assenso da parte degli organi superiori come il Senatore Soprassindaco. Costui convalidava l’estrazione con una nota di priori a ciascuno dei quali veniva assegnato un numero 1,2,3,4 ecc.L’ordine della nota nasceva probabilmente legato alle qualità personali dei singoli Priori estratti.
La legge consente al Senator Soprassindaco di rimettere la Nota con un ordine diverso da quello d’estrazione:”senza curare quello dell’estrazione ”.
Il Cancelliere comunitativo invia allegata ai nomi degli estratti una nota sulle “Osservazioni per le qualità personali di detti soggetti” secondo l’ordine di estrazione della “Tratta”.
Ecco la Tratta dei Priori eseguita dalla Magistratura Comunitativa di Portoferraio nel settembre 1817. Accanto al numero dei Priori che per questa comunità sono stabiliti essere in numero di quattro “residenti nel Magistrato”ce ne sono altri estratti in doppio numero come pevisto dalla legge di riforma:
“Comunità di Portoferraio:Nota dei soggetti Tratti nella seduta del 19 settembre 1817 nel Consiglio Generale di detta Comunità per l’anno dal 1° Gennaio a tutto ottobre 1818.
Residenti nel Magistrato (Priori).
Osservazioni sulle qualità personali di detti soggetti :Hutre Luigi attaccato al Governo,onesto,attivo,intelligente ;Barberi Gio Batta idem; Palmi Giuseppe idem ma di minore intelligenza ;Pagni Jacopo id.come sopra.
Nome, cognome e domicilio di Soggetti (Priori) estratti in doppio numero e secondo l’ordine della tratta.Osservazioni sulle qualità personali di detti soggetti: Boccini Pietro in Portoferraio negoziante, onesto ed intelligente fatto Priore tutto il 1816; Cantini Ottavio in Firenze, Direttore Generale dei Sali e Tabacchi nel Granducato; Lapi dr. Crispino in Firenze,stato Maire e Governatore Generale dell’isola avanti l’ingresso delle truppe toscane,capace,intelligente; Fazzi Jacopo in Portoferraio,attaccato al Governo,onesto,attivo ed intelligente ma Genero del Gonfaloniere,Archivista e Copista nella Cancelleria,stato Priore nel 1816” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 263.ASCP ).
Queste Note inviate dal Cancelliere della Comunità di Portoferraio ,qualche mese dopo nel dicembre del 1817 ,ebbero una risposta nella persona del Soprassindaco dell’Uffizio Generale delle Comunità di Firenze: la lettura di questa circolare evidenzia un fatto importante e cioè che i Priori estratti erano confermati nella carica “in conformità dell’autorizzazione ricevutane da S.A.I. e R.”.
Sua Altezza Imperiale e Reale(S.A.I. e R.) aveva la perfetta conoscenza di ogni Magistratura Civica esistente nel Granducato perché non solo nominava direttamente il Gonfaloniere ma dava anche autorizzazione alla conferma dei Priori estratti:
“Accompagno a VS n° 4 Note dei Soggetti che dovranno nel venturo anno 1818 risiedere nelle Magistrature delle Comunità comprese in cotesta sua Cancelleria,stati da me designati a forma della Legge de 16 settembre 1816 ,e quindi approvati in conformità dell’autorizzazione ricevutane da S.A.I. e R. .
Ella comunicherà immediatamente ai Sig Gonfalonieri ed a chi altri occorre la notizia dei Soggetti come sopra destinati per le indicate Magistrature, e si concerterà poi con i Gonfalonieri predetti perché le Magistrature medesime siano ammesse nelle solite forme all’esercizio delle loro funzioni.
Mi accusi il recapito delle presente.
Di VS, Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato,30 dicembre 1817.
Devotiss. Servitore, G. Brancadori. Soprassindaco “ ( Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.carta 107.ASCP )
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio