[SIZE=4][COLOR=darkblue]GRANDUCATO DI TOSCANA : ATTRIBUZIONI ED INCOMBENZE DEL GONFALONIERE [/COLOR] [/SIZE]
[FONT=comic sans ms]( PRIMA PARTE) [/FONT]
Con la legge di riforma delle comunità locali del 16 settembre 1816, il granduca di Toscana Ferdinando III, Asburgo-Lorena,avoca a sé il diritto di nomina del primo cittadino,il Gonfaloniere,conferendogli ampi poteri,chiamati “attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere”.
Vuole che A) esplichi tale funzione gratuitamente- solo una indennità per le spese vive documentate-e che B) in tale funzione il gonfaloniere non sia da ritenersi impiegato dello Stato.
Il termine “incombenza” non è usato a caso.
Lo si adopera quando si vuole indicare che si nomina qualcuno per affidargli un incarico.
Con tale termine,parola, il Gonfaloniere diviene persona cui il Granduca stesso affida,con nomina diretta,un incarico.
Il Granduca affida al Gonfaloniere l’incarico seguente :
“Art. XXIV. Il Gonfaloniere come sopra da Noi nominato sarà il Capo della Magistratura e riunirà insieme le incombenze di Sindaco della Comunità e come tale avrà inoltre l’Ispezione sull’Economico e sulla Polizia interna della stessa Comunità nei rapporti amministrativi”(Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 37 bis.ASCP)
Attribuire la “incombenza” di “ispezione sull’Economico e sulla Polizia” significa che il Granduca affida al Gonfaloniere il còmpito di guardare attentamente per esaminare e giudicare il bilancio economico e la sicurezza pubblica della Comunità nei “rapporti amministrativi” che deve intrattenere sia con gli organi interni della stessa comunità che con quelli superiori di Pisa e Firenze.
Funzione questa,che fino ad adesso era di esclusiva competenza del cancelliere comunitativo.
Gli articoli di legge successivi si soffermano su “attribuzioni e incombenze” precise affidate al Gonfaloniere che consentono al Gonfaloniere poter realizzare “l’ispezione sull’Economico e sulla Polizia interna della stessa Comunità nei rapporti amministrativi”
Si comincia con articoli di legge che delineano le sue funzioni nelle adunanze magistrali
“Art. XXV. Oltre le adunanze ordinarie di cui sarà parlato in appresso,di cui sarà parlato in appresso non si potranno tenere altre adunanze senza il previo assenso del Gonfaloniere il quale,o da se stesso o per mezzo del Cancelliere esporrà l’oggetto che cader deve in deliberazione, e presiederà al buon ordine della seduta
Art. XXVI. Il Gonfaloniere avrà voto eguale con gli altri componenti la Magistratura,ma se reputasse meno utile all’interesse pubblico qualche Deliberazione Magistrale quando anche si tratti di oggetto rilasciato alla facoltà della Magistratura, avrà diritto di ordinare la sospensione con obbligo di riferire ai rispettivi Provveditori di Soprintendenza Comunitativa, le circostanze,le ragioni che hanno determinato il suo Giudizio (Idem come sopra )
L’articolo che successivo attribuisce al Gonfaloniere “icombenze” tali da consentire “ispezione sull’Economico e sulla Polizia interna della stessa Comunità”
Art. XXVII.
Accordiamo al Gonfaloniere la facoltà di farsi render conto ogni volta che lo creda opportuno dello stato economico di qualunque Azienda,o Stabilimento Comunitativo,ed il Cancelliere, non meno che i Rettori, o Ministri delle rispettive Aziende .o Stabilimenti dovranno prestarsi a tutte quelle operazioni che loro saranno commesse,e saranno tenuti a somministrare qualunque notizia o schiarimento venisse loro richiesto” ( Idem come sopra).
“Attribuzioni ed incombenze” relative al buon governo dell’amministrazione comunitativa in caso di “mancanza in uffizio” da parte “degli impiegati subalterni della Comunità”:
“Art XXVIII.
Potrà il Gonfaloniere nel concorso di gravi motivi ordinare la sospensione degl’impiegati subalterni della Comunità,non escluso il Perito di Strade,qualora si verificasse il caso di loro mancanza in Uffizio,con obbligo però di renderne conto nel termine di tre giorni ai Provveditori suddetti di Soprintendenza Comunitativa, per attenderne le ulteriori risoluzioni” (Idem come sopra )
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio