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Marcello Camici da Marcello Camici pubblicato il 14 Dicembre 2013 alle 7:51
[SIZE=4][COLOR=darkblue]COMPAGNIE DELLE GUARDIE URBANE E SUBURBANE [/COLOR] [/SIZE] Gli ultimi articoli delle “Istruzioni” emanate nel luglio del 1816 dalla Presidenza del Buon Governo del Granducato di Toscana individuano con molta precisione e dettaglio quelli che sono gli obiettivi che devono raggiungere le Compagnie delle Guardie Urbane e Suburbane. Questi possono riassumersi in poche parole: “garantire la sicurezza delle Persone e delle Cose proprie”. “XIII. La quiete e la libertà dei Mercati,la sicurezza delle Raccolte e delle pubbliche vie,la persecuzione dei Facinorosi,la protezione dell’Ordine interno sotto tutti i rapporti,sono gli Articoli importanti ai quali si applicherà il loro utile servizio. XIV. I Capitani sopra ogni articolo corrispondono col Vicario Regio e coi Potestà locali,e ad ogni bisogno di servizio,potranno dirigersi a questa Presidenza ed ai Governatori e Commissari Regi. XV. Le Armi verranno sempre depositate nel Locale del Magistrato Comunitativo,ed una volta al mese ne verrà fatta la rivista presente anche il Cancelliere Comunitativo,ed il Vicario Regio darà conto del risultato di detta rivista XVI. L’oggetto delle Guardie Urbane essendo quello principalmente di garantire la sicurezza delle Persone e delle Cose proprie,è da sperarsi,che chiunque ami il bene della Patria e dello Stato,vi si presterà con zelo,e con disinteresse, e quindi i Governatori,Commissari e Vicari Regi avranno cura,che l’Istituzione di tali Truppe non riesca di troppo gravosa alle Comunità,regolando opportunamente il loro servizio nei casi di pubblica utilità,e combinandosi coi Cancellieri e con le Magistrature Comunitative per tutto ciò che può riguardare l’economico,esclusa qualunque montatura che portasse un aggravio fisso e permanente. Sono con stima . Di VS. Illustrissima. Dalla Presidenza del Buon Governo.Lì 19 luglio 1816. Devot. Servit. A. Puccini “ (Circolari ed ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.Carta 37 bis.ASCP) Quanto normato da queste ultime “Istruzioni” pone sicuramente all’avanguardia il Granducato di Toscana tra gli stati europei per quanto riguarda il Buon Governo. Tali guardie, per le funzioni svolte, possono ben essere ritenute primitivo prototipo degli attuali vigili urbani. Il servizio pubblico che queste Compagnie svolgevano era di carattere locale,dentro Comunità dove erano istituite e non si sostituiva al servizio svolto dalla Polizia Governativa: proprio come gli attuali vigili urbani. Sorsero però questioni riguardanti la spesa da sostenere per l’attività da esse svolta quando questa veniva a configurarsi come servizio di cui ne usufruivano più comunità differenti. Così in questa circolare inviata dall’Uffizio Fossi di Pisa al cancelliere Comunitativo di Portoferraio: “Circolare n . 411. Eccellentissimo Signore il Clarissimo Sig. Senator Soprassindaco mi ha comunicato con lettera de’ 26 cadente un Biglietto ,con il quale dall’I. e R. Segreteria di Firenze gli è stato dato in 14 detto partecipato,che S.A.I. e R. ha riconosciuto di mera giustizia ed equità che il servizio locale che si rende dalla Guardie Urbane dentro i limiti della loro comunità debba andare a carico delle Comunità medesime ,tenuto per altro in osservanza l’Ordine Sovrano emanato nell’ottobre decorso, e prescrivente per quell’anno la spesa dei Picchetti di tali Guardie importati nelle Comunità di Frontiera per respingere i questuanti, ed i vagabondi esteri debba ripartirsi su tutte le Comunità del Gran-Ducato,giacchè questo fu un servizio generale di Polizia generale di cui tutte senza distinzione hanno profittato. Fermo però restante che la spesa di tal guardia all’interno della Comunità debba come per il 1815 posare per massima anco successivamente compresovi l’anno corrente a carico rispettivamente della medesima ,ha dichiarato l’I. e R.A.S. che per quello sia della accompagnature dè rei da Comunità a Comunità debba questa seguire non più per mezzo di Guardie Urbane ,ma bensì degli esecutori, e ciò a carico sempre della cassa del Fisco quando anco dovesse farsi coll’opera delle Guardie suddette. Incarico pertanto VS Eccellentessima di comunicare tali Sovrane disposizioni alle Magistrature Comunitative servite da codesta Cancelleria, e di riporre la presente in filza d’ordini per regola sua, e dei suoi successori accusandomene frattanto il recapito. E con la solita stima mi confermo Di VS Eccellentissima.Pisa,dall’I. e R. Uffizio dei Fossi ,lì 29 Marzo 1817.Devot.Serv. Cav Flaminio Dal Borgo,Provveditore” (Idem come sopra.C64.Carta 70.ASCP) Fu apprezzato questo servizio, talchè il Regio Governo, con circolare del novembre 1816 decide che debbano le Guardie Urbane essere usate anche fuori della Comunità,la sola sede dove potevano operare,perché dispone che possano essere dislocate anche fuori dalla Comunità,”sopra tutta la linea delle Frontiere del Gran-Ducato” indicando con precisione le modalità con le quali ciò debba avvenire. Così scrive l’Uffizio dei Fossi di Pisa al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio: “L’I. e R. Governo ha reputato opportuno di eccitare sopra tutta la linea delle Frontiere del Gran-Ducato un servizio più frequente,ed efficace da prestarsi dalle Guardie Urbane Locali per meglio assicurare quello della Pulizia Governativa. Riflettendo per altro lo stesso R. Governo che questo servizio prestato da dette Guardie andando a divenire quasi continuo non può più riguardarsi come un servizio locale ma piuttosto generale, e che per questo rapporto è meritevole di speciali riflessi ,è venuto nella determinazione di ordinare ,che l’importare delle indennità di coloro che vi si prestano,tassabili sempre tali indennità a norma delle vigilanti istruzioni,ed in particolare di quelle del Sig. Presidente del Buon Governo de’ 30 ottobre caduto,che le trasmetto qui unite, deva essere repartito sull’universalità delle Comunità del Gran-Ducato,dovendo a tale effetto le Comunità di Frontiera tenere un conto separato,e distinto delle anticipazioni che saranno obbligate di fare per questo titolo. E perché non vengano incontrati ostacoli nell’esecuzione di tale misura sono state date in proposito le convenienti disposizioni ai Ministri Superiori ed ai Vicari Regi delle Province ai quali questi ordini possono appartenere,onde concertino l’occorrente quanto alle indennità,ed alla maniere di tenere il conto colle Comunità predette. Per rendere poi minore più che sia possibile questo aggravio,è stato rinnovato l’ordine ai prelodati Ministri Superiori e Vicari Regi di non impegnare le Guardie Urbane fuori delle rispettive Comunità,e molto meno del rispettivo Vicariato, e di collocare i Picchetti delle medesime in modo che il rigore di queste ostruzioni possa in ogni circostanza avere effetto. Nel partecipare quanto sopra a VS le commetto di prestarsi per la sua parte all’esecuzione di questa misura Governativa,concertandosi in quanto possa concorrere con i rispettivi Vicari Regi. E mi confermo .Di VS Eccellentissima. Pisa dall’I. e R. Uffizio dei Fossi .Lì 22 novembre 1816.Devot.Serv. Cav. Flaminio Dal Borgo. Provveditore” (Idem come sopra.C64.Carta 46.ASCP) E’ questa una circolare importante per l’Elba perchè l’isola rappresenta per il Granducato territorio di frontiera. E’ altresì importante circolare perché consentendo al Corpo delle Guardie Urbane e Suburbane di poter operare anche fuori dalla comunità locale ,in tutto il territorio del granducato, avvicina la Compagnia delle Guardie Urbane e Suburbane al Corpo dei Carabinieri che era stato istituito nel vicino Regno di Sardegna da Vittorio Emanuele I di Savoia poco tempo prima,nel luglio del 1814. Marcello Camici ASCP.Archivio storico comune Portoferraio
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