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La Sentinella - errata corrige - da La Sentinella - errata corrige - pubblicato il 29 Luglio 2013 alle 8:52
Volevo rendere più specifica la riflessione.. vogliate scusarmi.. Sull'incompatibilità tra la funzione di Segretario Generale di Autorità Portuale e la carica di Sindaco del Comune facente parte della circoscrizione territoriale dell’Autorità e comunque di chi abbia rivestito cariche elettive nei due anni precedenti la nomina. Occorre preliminarmente indicare le fonti di diritto dalle quali poter trarre gli elementi di valutazione: - Art. 63 co. 1 n. 2 TUEL Relazione n. 19 del 25.09.2006 sulle “Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali” del “Servizio studi documentazioni e ricerche” della Camera dei Deputati D.P.C.M. n.692 del 18.10.1994 art. 2 lett. c) L.84/1994 art. artt. 10 co. 1 n.2 e art. 6 Dall'esame della normativa succitata appare palese l'incompatibilità tra i due ruoli. Innanzitutto, il D.P.C.M. n.692/94 all’art 2 co. 1 lett. c) stabilisce che “Possono essere nominati dirigenti generali o ricevere un incarico di dirigente generale con contratto di diritto privato le persone, estranee all’amministrazione… che abbiano i requisiti seguenti:….. non risvestire cariche pubbliche elettive … non aver rivestito le suddette cariche.. nel biennio precedente alla nomina”... Vale poi la pena accennare al fatto che la Camera dei deputati, nell'esercizio dei suoi poteri direttivi, ha recentemente stabilito che “è incompatibile con la carica di Sindaco, presidente della Provincia, assessore, e consigliere comunale e provinciale, quella di dirigente generale, assunto con contratto di diritto privato” , estendendo il disposto anche, e ovviamente, a chi intenda esercitare cariche elettive in Provincie e Regioni, nonché nazionali (cfr. Relazione n. 19 del 25.09.2006 sulle “Cause di ineleggibilità e di incompatibilità con le cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali” del “Servizio studi documentazioni e ricerche” della Camera dei Deputati). Traspare quindi l’intenzione del legislatore di impedire ab origine la “commistione” tra politica – latu sensu intesa – e specifici ruoli dirigenziali, soprattutto negli Enti Pubblici. Per quel che qui interessa, e a riprova di quanto appena detto, si consideri che l’art. 10 co .1 n. 2 della legge 84/1994 statuisce che “ Il segretario generale è nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge” , con ciò risaltando le competenze tecniche specifiche nel relativo settore di colui che dovrà rivestire il ruolo in contesto; a prescindere da uno specifico back ground politico. E questo laddove si consideri che le A.P., come configuratate dalla L.84/1994 (legge istitutiva delle autorità portuali) sono enti aventi personalità giuridica pubblica con funzioni di indirizzo, programmazione e controllo delle attività portuali, nonché, soggetti terzi, garanti del mercato e della concorrenza nell'ambito di tutte le attività predette. Esemplare in tal senso l’art. 6 della Legge 84 che vieta alle autorità portuali l'esercizio, diretto e indiretto, di attività di gestione di attività portuali consentendo solamente l'espetamento, diretto o indiretto, di quelle attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidate alle autorità medesime. Ratio della disciplina dell'art. 6 è proprio quella di evitare interferenze tra i pubblici poteri tale da incrinare l'equilibrio e la trasparenza delle rispettive determinazioni. Quanto alla specifica figura del Segretario Generale dell’ Autorità Portuale (e il riferimento corre al D.P.C.M. n.692 del 18.10.1994 art. 2 lett. c) cui inizialmente si è fatto riferimento) non sorgono dubbi sul fatto che questi sia un Dirigente di un ente di diritto pubblico assunto con contratto di diritto privato, come risulta dalle delibere dei vari Comitati Portuali delle Autorità, che applicano a tale figura il CCNL di categoria (si vedano a titolo meramente indicativo le delibera n.13 e 17 del 2005 del Comitato Portuale dell'APPE – Autorità Portuale di Piombino e dell’Elba – con cui la Dott.ssa P. Mancuso, attuale Sindaco di Rio Marina, è stata nominata Segretario Generale dell'APPE - incarico rinnovato nel 2009 con delibera n.19 del 31.07.2009 - e le è stato applicato il CCNL Confindustria Federmanager) dando così applicazione al disposto della L.84/94 al cui art. 10 co.6 (legge istitutiva delle predette autorità) si stabilisce che “il rapporto di lavoro del personale delle Autorità Portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V- titolo I – capi II e III, titolo II – capo I, e dalle leggi sui rapporti di di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro”...
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