Considerato quanto stabilito dal Giudice di Pace di Manduria, con sentenza 22 ottobre 2003, rilevando che i cani randagi costituiscono per l'utente della pubblica via un'insidia non prevedibile nรจ evitabile ed in definitiva un pericolo occulto di cui la Pubblica amministrazione non puรฒ non essere chiamata a rispondere.
Considerato che la Pubblica amministrazione risponde dei danni provocati da cani randagi, in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., qualora abbia omesso e trascurato di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi, con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalitร oggetto della discrezionalitร amministrativa.
Visto lo SCEMPIO e lo STERMINIO che due cani randagi stanno perpetrando in localitร MOLA di CAPOLIVERI ai danni della fauna selvatica (soprattutto fagiani) e la loro pericolositร nei confronti dei passanti, si invita l'amministrazione comunale di Capoliveri a prendere gli immediati provvedimenti del caso nei confronti di questi due animali.
