Caro proprietario della levatura culturale superiore alla nostra di poveri elbani ignoranti.... ma ti rendi conto di quanto disturba il tuo cagnolino? Lo sai che TUTTI dico TUTTI dobbiamo andare a lavorare e quando torniamo a casa abbiamo bisogno di riposare? non tutti possiamo permetterci di stare a casa a fare chissร cosa.... noi poveri mortali che al mattino ci alziamo presto al pomeriggio vorremmo riposare, oppure se facciamo il turno di pomeriggio la sera vorremmo riposare....!!!!!! sai che stai commettendo dei REATI! te che conosci bene il diritto questa parte del diritto la ignori? ti rinfresco le idee...
1- Dalla sentenza della Sezione Prima penale, della Cassazione del 2004, n. 36241, si evince che: โNon ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani eโ un solo vicino. A fare scattare la responsabilitaโ del proprietario dellโanimale, infatti, non eโ โlโeffettivo raggiungimento di plurime personeโ, ma la โpotenzialitaโ diffusivaโ dellโabbaiare dellโanimale, che deve essere oggettivamente idonea a disturbare le occupazioni o il riposoโ.
La Cassazione, condannava il proprietario, per disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone per โnon aver impedito il latrato dei propri cani che, di giorno e di notte, in aperta campagna rendevano impossibile il riposo e la quiete delle personeโ.
2- In unโ altra sentenza della Cassazione, n. 715 del 14 gennaio 2011, I sez. Penale, si puntualizza quanto segue: โLa responsabilitร dei proprietari di cani che, abbaiando, disturbano il riposo notturno del vicinato sono suscettibili di contravvenzione per disturbo della quiete pubblicaโ.
Anche in tal caso si arriva a una condanna per il reato di cui allโart. 659 cod. pen. (Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone), prevedendo la sanzione dellโarresto e al risarcimento del danno per il mancato riposo delle persone che li circondano.
3- Per quanto riguarda i requisiti del reato, la Prima Sezione Penale precisava anche: โper la sussistenza dellโelemento psicologico della contravvenzione di cui allโart. 659 c.p., attesa la natura del reato, รจ sufficiente la volontarietร della condotta desunta dalle obbiettive circostanze di fatto, non occorrendo, altresรฌ, lโintenzione dellโagente di arrecare disturbo alla quiete pubblica (Cass., Sez. 1^, 26/10/1995, n. 11868) mentre elemento essenziale della fattispecie di reato in esame รจ lโidoneitร del fatto ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non giร lโeffettivo disturbo alle stesse (Cass., Sez. 1^, 13/12/2007, n. 246) di guisa che rispondono del reato di cui allโart. 659 comma 1 c.p. gli imputati per non aver impedito, nonostante le reiterate proteste delle pp.ll., il molesto abbaiare, anche in ore notturne, dei due cani di loro proprietร , custoditi nel cortile della loro abitazione (per una fattispecie simile: Cass., Sez. 1^, 19/04/2001)โ.
PER NON PARLARE DI QUEL POVRO CANE COSTRETTO A PASSARE LA SUA VITA SU UN BALCONE! MA QUESTO E' UN ALTRO REATO..... A PROPOSITO QUELLI CHE CRITICANO IL CIRCO PERCHE' NON SI FANNO UN GIRO A PORTO AZZURRO?
SONO GIA' STATE RACCOLTI FILMATI E REGISTRAZIONI VIDEO !
Ora ci hai stufati! Bastaaaaaaa!