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TalElbano da TalElbano pubblicato il 17 Aprile 2013 alle 7:55
mi ritengo un somaro e pure bocciato ma all'ill.mo Ing. Prof. Nannoni chiedo di intepretare il primo comma di 2 articoli della nostra Costituzione che di seguito Le indico ed inoltre l'art.294 del Codice Penale. Visto che รจ cosรฌ illuminato attendo con ansia la sua interpretazione Art. 126 Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Art.127 Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puรฒ promuovere la questione di legittimitร  costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Art. 294 Codice Penale. Attentati contro i diritti politici del cittadino. Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontร , รจ punito con la reclusione da uno a cinque anni [Cost. 48, 49; c.p. 7, n. 1, 29, 32, 311, 312; c.p.p. 275] (1). Cordialmente Un bocciato ma sempre TalElbano ps lo so che sto alzando il tiro (e il livello) ma la LEGGE non ammette ignoranza e dovrebbe valere per TUTTI!
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