Quando leggiamo le affermazioni di vecchie guardie della sinistra, restiamo veramente allibiti . Insistono nel tentativo di indorare la pillola, ma la legge che il Si ha presentato é chiara: il commissario avrà pieni poteri (non é come quello di Rio Marina) e non vi é indicato il periodo della sua permanenza in carica. In quale primavera andremo a votare ?
QUESTO È IL TESTO DI LEGGE PRESENTATO
DAL COMITATO DEL SI ALLA REGIONE TOSCANA
Le 5700 firme di onesti cittadini sono servite a questo e non per chiedere un referendum; se passa il si, passa questo:
PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE
PER L’ISTITUZIONE DEL COMUNE DELL’ISOLA D’ELBA
Art. 1 - Istituzione del Comune dell’Isola d’Elba
1. E’ istituito il Comune dell’Isola d’Elba mediante fusione dei comuni di Campo nell’Elba,Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina e Rio nell’Elba .
2. L’istituzione del Comune dell’Isola d’Elba decorre dal quarantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge. A decorrere dal medesimo termine i comuni oggetto della fusione sono estinti, i sindaci, le giunte ed i consigli comunali decadono dalle loro funzioni ed i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
Art.2 - Successione nei rapporti giuridici
1. Il Comune dell’Isola d’Elba subentra nella titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi e nel patrimonio dei comuni oggetto della fusione.
Art.3 - Personale
1. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al Comune dell’Isola d’Elba, fermo restando l’inquadramento ed il livello retributivo dello stesso.
2. La dotazione organica del Comune dell’Isola d’Elba è stabilita dal competente organo del Comune insediato a seguito delle elezioni amministrative.
Art.4 - Commissario straordinario
1. Fino all’insediamento degli organi del Comune dell’Isola d’Elba a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate da un commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Il commissario straordinario non può procedere a nuove assunzioni.
3. Nell’atto di nomina e con successivi provvedimenti, il Presidente della Regione può impartire direttive a cui il commissario straordinario si attiene nello svolgimento dell’incarico.
4. L’indennità ed i rimborsi delle spese sostenute dal commissario straordinario sono ad esclusivo carico del Comune dell’Isola d’Elba.
5. All’incarico del commissario straordinario, per tutto quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n.53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Art.5 - Vigenza degli atti
1. Tutti gli atti normativi, i piani, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di cui all’articolo 1 comma 1, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario straordinario o degli organi del Comune dell’Isola d’Elba.
Art.6 - Stemma e sede
1. Lo Statuto del Comune dell’Isola dell’Elba prevede lo stemma e la sede del comune.
2. Sino all’entrata in vigore dello statuto del Comune dell’Isola d’Elba la sede provvisoria del comune è situata nel palazzo della Provincia a Portoferraio.
Art.7 - Municipi
1. Lo statuto del Comune dell’Isola d’Elba può, per conservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali, prevedere l’istituzione di municipi negli ambiti territoriali corrispondenti ai comuni oggetto della fusione, stabilendo le competenze di detti municipi, le modalità di elezione dei relativi organi e le loro attribuzioni.
Art.8 Contributi statali e regionali
1. Il Comune dell’Isola dell’Elba è titolare dei contributi previsti per i comuni istituiti per fusione di comuni preesistenti dalla normativa statale, dei contributi previsti dalla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di Comuni), nonché di ogni altro contributo previsto, dalla normativa vigente, a favore dei singoli comuni oggetto della fusione.
2. [SIZE=3][COLOR=darkblue]NIENTE POTRÀ ESSERE DIVERSO DA QUANTO SOPRA. TUTTO IL RESTO SONO SOLO CHIACCHIERE E VOLUTA DISINFORMAZIONE [/COLOR] [/SIZE]