Scrive Fratini:
"Non puรฒ non sapere che il Commissario straordinario di un Comune svolge di norma solo compiti di ordinaria amministrazione; puรฒ anche adottare atti straordinari, ma solo se necessari per legge. Ma non puรฒ certo โridisegnare โ come lui dice โ gli strumenti urbanistici โ che appartengono alla sfera della gestione politica di un territorio"
ALLORA PERCHE' ALL'ART. 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE SI LEGGE:
Art.5 Vigenza degli atti
1. Tutti gli atti normativi, i piani, gli strumenti urbanistici ed i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data di cui all'articolo 1 comma 1, restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario straordinario o degli organi del Comune dell'Isola d'Elba.