Ma una bella denuncia NO? e poi vediamo.....
Art. 331 Codice Penale. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitร .
331. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitร . (1)
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici [c.p. 358] o di pubblica necessitร [c.p. 359], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolaritร del servizio, รจ punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516 (2).
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098 [c.p. 29, 31, 32] (3).
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente [c.p. 360, 440].