X Bicicletta.
Buongiorno, l'art 182 CDS regola la circolazione delle biciclette. Sono veicoli a tutti gli effetti e devono rispettare il codice della strada e la segnaletica stradale presente.
Circolazione dei velocipedi
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sรจ, ai due lati e compiere con la massima libertร , prontezza e facilitร le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti รจ vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. ร vietato trasportare alle persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. ร consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di etร , opportunamente assicurato con le attrezzature di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a piรน di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piรน di quattro persone adulte compresi i conducenti, รจ consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di etร .
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalitร stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilitร , di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo รจ soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa.
Saluti
[COLOR=darkblue]Schiavone Giuseppe Polizia Stradale di Portoferraio [/COLOR]
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