Questo รจ quanto dice il DLgs sulle proprietร confinanti le strade, allโart. 30 comma 6 รจ ben indicato: se era nuova strada, le opere spettavano ai proprietari della nuova strada, ma la strada esiste da secoli ! quindi i confinanti hanno lโobbligo di mantenere fabbricati e muri di qualunque genere (comma 1) , se leggano bene all'art.30 il comma 2.. รจ meglio che non litighino tra loro: tocca a te, tocca a luiโฆ
NUOVO CODICE DELLA STRADA
(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285)
Art. 29.
Piantagioni e siepi
1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilitร dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi รจ tenuto a rimuoverli nel piรน breve tempo possibile.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo รจ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. (1)
4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
(1) Comma cosรฌ modificato dal D.M. 22 dicembre 2010, in G.U. n. 305 del 31-12-2010.
Art. 30.
Fabbricati, muri e opere di sostegno
1. I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumitร pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze.
2. Salvi i provvedimenti che nei casi contingibili ed urgenti possono essere adottati dal sindaco a tutela della pubblica incolumitร , il prefetto, sentito l'ente proprietario o concessionario, puรฒ ordinare la demolizione o il consolidamento a spese dello stesso proprietario dei fabbricati e dei muri che minacciano rovina se il proprietario, nonostante la diffida, non abbia provveduto a compiere le opere necessarie.
3. In caso di inadempienza nel termine fissato, l'autoritร competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o al consolidamento, addebitando le spese al proprietario.
4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere ed a sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi; se hanno per scopo la stabilitร o la conservazione delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione รจ a carico dell'ente proprietario della strada.
5. La spesa si divide in ragione dell'interesse quando l'opera abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa รจ fatto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S., per le strade statali ed autostrade e negli altri casi con decreto del presidente della regione, su proposta del competente ufficio tecnico.
6. La costruzione di opere di sostegno che servono unicamente a difendere e a sostenere i fondi adiacenti, effettuata in sede di costruzione di nuove strade, รจ a carico dell'ente cui appartiene la strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di tali opere.
7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete ai proprietari dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura di cui ai commi 2 e 3.
8. Chiunque non osserva le disposizioni di cui al comma 1 รจ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596. (1)
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