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Geppo Nardi da Geppo Nardi pubblicato il 10 Gennaio 2013 alle 8:18
Per i cittadini.. Redditometro: niente onere della prova Redditometro, l'onere della prova spetta al Fisco Il Redditometro รจ uno strumento di accertamento sintetico che permette al Fisco di formulare solo una โ€œpresunzione sempliceโ€œ, non una โ€œpresunzione legaleโ€œ, e quindi non puรฒ scaricare lโ€™onere della prova sulle spalle del contribuente: รจ lโ€™ultimo pronunciamento della Cassazione con sentenza 23554/2012 depositata il 20 dicembre 2012, che fornisce nuovi chiarimenti sui controlli fiscali del nuovo Redditometro. La Corte stabilisce che non รจ il contribuente a doversi difendere sulla base dellโ€™accertamento da Redditometro, ma รจ il Fisco a dover provare lโ€™incompatibilitร  del reddito dichiarato con spese effettuate e tenore di vita. In effetti, lo stesso decreto sul Redditometro (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2013), prevede la necessitร  di un contraddittorio amichevole con il contribuente prima dellโ€™eventuale notifica di un accertamento fiscale da far partire sulla base del Redditometro: I rilievi della Cassazione Il Redditometro permette al Fisco di presumere il reddito del contribuente attraverso lโ€™analisi delle spese che sostiene e del suo tenore di vita. E qui sta il punto: secondo le norma che regolamenta i poteri del Fisco in materia (articolo 38 del Dpr 600/1973), lโ€™accertamento sintetico di ยซtende a determinare attraverso lโ€™utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacitร  contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicitร  biennaleยป. Quindi il Redditometro, secondo lโ€™ultima sentenza della Cassazione, non si fonda su una presunzione legale (che definisce invece un fatto noto stabilito dalla legge) e pertanto sarร  il Fisco a dover dimostrare che il contribuente evade. Precedenti pronunciamenti della Cassazione, cโ€™รจ comunque da dire, alternano sentenze in linea con questโ€™ultima con quelle di parere opposto.
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