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Novitร  RCA da Novitร  RCA pubblicato il 14 Novembre 2012 alle 13:26
Assicurazione auto senza tacito rinnovo: le novitร  2013 Stando a quanto contenuto nelle disposizioni contenute nellโ€™art. 22 del dl 179 del 18 ottobre 2012, che ha introdotto lโ€™art. 170-bis al dlgs 209/2005 (codice delle assicurazioni private), tutti i contratti Rc auto in scadenza dopo il 1ยฐ gennaio 2013 non saranno piรน prorogabili tacitamente e pertanto da quella data salterร  definitivamente per tutti la tolleranza di 15 giorni per il pagamento del premio. Vediamo allora, piรน nel dettaglio, cosa sta per cambiare per tutti i titolari di un contratto di assicurazione auto. โ€œIl codice civile ammette tra le righe, allโ€™art. 1901, 15 giorni di tolleranza per i contraenti delle polizze poliennaliโ€ โ€“ ricordano Stefano Manzelli ed Enrico Santi su IO del 3 novembre 2012 โ€“ โ€œIn particolare, lโ€™art. 1899 cc dispone che lโ€™assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto alle ore 24 dellโ€™ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. Lโ€™assicuratore, in alternativa a una copertura di durata annuale fino al 20 ottobre scorso poteva proporre una copertura di durata poliennale. Il contratto poteva essere tacitamente prorogato una o piรน volte, ma ciascuna proroga tacita non poteva avere una durata superiore a due anni. Concretamente, alla luce di tali disposizioni, prima dellโ€™entrata in vigore del dl n. 179/2012 il contratto che prevedeva fra le clausole il tacito rinnovo si intendeva prorogato alla scadenza, con una tolleranza di quindici giorni durante i quali, se lโ€™assicurato non aveva richiesto la disdetta, sussisteva la copertura assicurativa pur in assenza del pagamento del premioโ€.
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