[SIZE=4][COLOR=darkred]ยซDimenticataยป l'agevolazione per le gestioni associate
Mina fiscale sulle unioni: le entrate non sono esenti [/COLOR] [/SIZE]
12Novembre 2012
La gestione di servizi attraverso l'unione di Comuni o le convenzioni, obbligatoria dal prossimo primo gennaio per gli enti con meno di 5mila abitanti, ha delle importanti conseguenze sul piano fiscale.
In particolare, in relazione alle entrate a carattere commerciale, rilevanti ai fini Iva, quali, ad esempio, la gestione di acquedotti, fiere, mostre, comunitร per anziani, asili nido, assistenza domiciliare, corsi sportivi, affitto impianti, refezione scolastica, trasporto alunni. Queste entrate, infatti, attualmente non sono soggette alle imposte sui redditi in virtรน dell'esclusione soggettiva prevista dall'articolo 74 del Dpr 917/1986 (il testo unico delle imposte sui redditi) per i Comuni, i consorzi tra enti locali, le comunitร montane, le Province e le Regioni.
L'articolo 74 non prevede perรฒ la fattispecie delle unioni tra Comuni.
Nรฉ รจ possibile applicare per analogia questa esclusione, in quanto il legislatore, ยซquando ha inteso estendere un'agevolazione fiscale a tutti gli enti territoriali lo ha espressamente affermatoยป (risoluzione Entrate 149/2005).
Anche la Corte di Cassazione si รจ pronunciata a riguardo. Ad esempio nella sentenza n. 9760/1997 si legge :ยซLe ipotesi di esenzione tributaria previste dalla legge rivestono carattere eccezionale... e quindi non consentono applicazione a fattispecie diverse da quelle che debbano ritenersi in esse considerate alla stregua di una rigorosa interpretazioneยป.
Nella risoluzione n. 386/2007, poi, la stessa amministrazione finanziaria ha trattato un caso in cui una Provincia chiedeva la riconducibilitร
alle fattispecie previste dall'articolo 74 del Tuir di nuovi enti chiamati "Comunitร " e definiti dalla stessa legge provinciale quali enti pubblici costituiti ยซdai Comuni appartenenti al medesimo territorio per l'esercizio di funzioni, compiti, attivitร e servizi nonchรฉ, in forma associata obbligatoria, delle funzioni amministrative trasferite ai Comuniยป.
Nella risposta le Entrate hanno ribadito che la formulazione del Testo unico sulle imposte elencando tassativamente gli enti non soggetti all'imposizione sui redditi, impedisce ogni interpretazione estensiva di tale disposizione, escludendo la riconducibilitร nell'ambito applicativo della stessa di enti diversi da quelli citati in modo esplicito.
In questo modo, perรฒ, l'unione di Comuni subirebbe una sottrazione di risorse a causa delle imposte sui redditi dovute, con un conseguente aumento delle tariffe, e un incremento di costi dal punto divista organizzativo a causa della gestione dei nuovi adempimenti fiscali, fattori che potrebbero vanificare i risparmi conseguenti alla gestione associata.
Appare allora necessaria una precisa riflessione a riguardo, che potrebbe condurre a valutare l'eventuale intervento del legislatore per integrazioni o innovazioni delle figure soggettive esistenti riconducibili all'articolo 74 del Tuir.
Questa esigenza peraltro era giร emersa nel parere reso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 224/89, in relazione ad un quesito formulato proprio dall'amministrazione finanziaria sui soggetti destinatari della stessa norma del Tuir.
