OSSERVAZIONI ALLA DELIBERA DEL COMUNE DI MARCIANA SUI PASSI CARRAI A RASO ; NOTA INVIATA AL CONTRIBUENTE.
Mi sono letto con attenzione la delibera, la RR inviata al contribuente e ovviamente esaminate con attenzione le documentazioni che regolamentano questa odiosa materia come la Sentenza della Cassazione 16733/2008, la Circolare 43 , la Risoluzione 225/E del Ministero delle Finanze e, ovviamente, tutte le Leggi e Decreti che sono citati. La RR del comune di Marciana dice che il contribuente ha ragione nel non dover pagare ,fatte due eccezioni che cito:
1)โ lโesclusione del pagamento della tassa dei passi carrai a raso โ, ovvero che tali passi non devono pagare , prevista nellโart44 comma 7 del DlGs 507/1993 , รจ stata abrogata con lโart 3 comma 60 lett. b) della Legge 549 del 28 dicembre 1995 ;
Quanto sopra รจ falso perchรฉ :
2) La Risoluzione 225/E del ministero delle Finanze che nel 1997 , cioรจ successivamente alle date sopra indicate rispondendo in modo formale ed ufficiale a quesiti sul tema afferma:
โalla soppressione del comma 7 dellโart 44 del DlGs 507/1993 NON HA FATTO SEGUITO LA CONTESTUALE INTEGRAZIONE DEL COMMA 4 DELLโART. 44 STESSO , recante la esplicita individuazione e qualificazione della fattispecie impositiva relativa ai passi carrabili โ. Insomma chiarisce che i passi carrabili sono ancora esenti da tasse.
La 225/E ribadisce ancora che โgli accessi alla proprietร privata non sono assoggettabili a nessuna tassa e che i passi carrai a raso , non costituendo occupazione di suolo pubblico e non recanti benefici economici per il proprietario del passo o limiti agli altri contribuenti โ, non devono pagare niente .
3)La RR del comune insiste con il Codice della Strada affermando che รจ โobbligatorio chiedere e pagare la tassa sui passi carrai a raso perchรฉ lo dice lโart.22 comma 1 del DlGs 30 aprile 1992 Nยฐ 285, con sanzioni previste al comma 11 โ.
Quanto sopra non รจ vero e valido perchรฉ :
Lโobbligo del cartello รจ riferito solo ai passi carrai cosรฌ come definiti dallโart.44 del DlGs 507/1993 ovvero quei passi realizzati con listoni di pietraโฆ..e che non sono a raso con la strada e che interrompono il marciapiede e quindi non si applica ai passi carrai a raso. Questo concetto รจ ribadito dallโart.36 del DPR 610/ 1996 che afferma testualmente , modificando il Codice della Strada , che โi passi carrai a raso il divieto di sosta ed il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario โ.
La RR del comune finisce poi con una minaccia ridicola : se il contribuente non paga la tassa Tosap , oltre a quanto sopra detto contro il contribuente che abbiamo visto essere falso come multe e sanzioni , assolutamente non applicabili cosรฌ come dimostrato , โlo spazio pubblico antistante il detto passo carraio sarebbe altrimenti destinato alla sosta dei veicoli โ.
Questa รจ una emerita cretinata per due ragioni di civiltร :
A) il cittadino che vuole uscire dalla proprietร se il comune ci piazza davanti un mezzo qualsiasi puรฒ chiamare i Carabinieri , la GdF , la Polizia stradale, il Soccorso alpino, il 118 etc.
B) il sindaco dimentica che la strada รจ con divieto di sosta da ambo i lati , senza striscia centrale perchรฉ appunto stretta e semmai il contribuente chiamerร i vigili del comune per far rimuovere le auto in divieto di sosta.
Infine : nessuno costruisce e realizza piรน da decenni passi carrai, a raso o non, in zona parco senza i permessi di tutti gli enti preposti e quindi se il comune ha rilasciato le licenze edilizie o รจ incompetente o detti permessi rispettano giร tutti i crismi di sicurezza e viabilitร .
Conclusioni: ma che il comune la smetta di tormentare i cittadini con faccende che una associazione come quella dei consumatori , nel 2008 non ha esitato a definire TRUFFA SUI PASSI CARAI A RASO.
