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PASSI CARRABILI A RASO da PASSI CARRABILI A RASO pubblicato il 19 Ottobre 2012 alle 16:59
[COLOR=darkblue]Ecco la Risoluzione del Ministero delle Finanze che chiarisce ancora una volta come i passi carrai a raso non mai tassabili in modo coatto dai Comuni , svergognando tutti i trucchi che i Comuni adottano per truffare i cittadini.Sono solo due pagine ed รจ opportuno che la gente sappia e conosca i loro diritti civili . [/COLOR] [SIZE=1]Ministero delle Finanze DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DIR.CENTRALE: FISCALITA' LOCALE Risoluzione del 26/11/1997 n. 225 Oggetto: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Accessi carrabili a raso. Sintesi: L'intassabilita' degli accessi a raso trova fondamento nelle seguenti considerazioni: 1)alla soppressione del comma 7, dell'art. 44, del D.Lgs. n. 507 del 1993 non ha fatto seguito la contestuale integrazione del comma 4, dello stesso art.44. 2)inesistenza dell'occupazione di suolo pubblico, presupposto a cui e' subordinata la tassazione 3)il diritto di accesso alla proprieta' privata non e' assoggettabile ad alcun onere ne' al rilascio di alcun provvedimento amministrativo 4)la esposizione obbligatoria del cartello segnaletico di divieto di sosta per individuare anche i passi a raso non significa occupazione di suolo pubblico, se non quando il privato abbia esercitato la facolta' di richiedere l'area di rispetto ed abbia ottenuto la relativa concessione ai sensi del comma 8, dell'art. 44. Testo: In relazione alla richiesta formulata con la nota sopra distinta, intesa ad ottenere ulteriori chiarimenti in ordine alla tassabilita' o meno degli accessi carrabili "a raso" a seguito delle modifiche introdotte in materia dall'art. 3, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la scrivente ritiene di dover confermare l'interpretazione gia' espressa nella circolare ministeriale n. 43/E del 20 febbraio 1996, della quale, peraltro, codesto Ente mostra di avere comunque conoscenza. Nella predetta circolare l'affermata soluzione di intassabilita' degli accessi in questione trova fondamento nelle seguenti considerazioni di carattere strettamente tecnico: 1) alla soppressione, ad opera del menzionato art. 3, comma 60, lett.b), della disposizione di cui all'art. 44, comma 7, del D.lgs 15 novembre 1993, n.507, recante il principio della non assoggettabilita' alla tassa dei semplici accessi che si aprono direttamente sulla via pubblica (accessi a raso), non ha fatto seguito la contestuale integrazione dell'art. 44, comma 4, dello stesso decreto legislativo recante l'esplicita individuazione e qualificazione della fattispecie impositiva relativa ai passi carrabili; 2) nel caso degli accessi in questione il presupposto cui e' subordinata la tassazione in parola non sussiste per l'inesistenza dell'occupazione del suolo pubblico rappresentata, come espressamente disposto dall'art. 44, comma 4, del d.lgs n.507/93, da un apposito manufatto "costruito sul suolo pubblico (o su strada privata soggetta a servitu' di pubblico passaggio) per facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata; 3) l'eventuale tassazione degli accessi "a raso" comporterebbe l'assoggettamento ad un onere tributario del diritto di accesso alla proprieta' privata, prioritario ed assoluto ed, in quanto tale, non subordinato al rilascio di alcun provvedimento amministrativo (autorizzazione o concessione). Dal punto di vista logico - sistematico, poi, l'interpretazione non sembra condurre a diversa conclusione. Infatti, parrebbe priva di senso logico la considerazione secondo la quale con la soppressione dell'art. 3, comma 7, della ripetuta legge 549/95, si sia inteso allargare l'area impositiva anche ai semplici accessi "a raso", tenuto conto che, da un lato, lo stesso articolo 3, al comma 60, lett. a) ha stabilito la semplificazione del criterio di misurazione dei passi carrabili, Risoluzione del 26/11/1997 n. 225 rendendo, in tal modo, meno oneroso il tributo e, dall'altro, con riferimento al combinato disposto di cui al successivo comma 62, lett. a) e d), ha consentito ai comuni e alle province la facolta' di deliberare l'esonero dall'imposizione dei passi medesimi e di attribuire alla relativa delibera efficacia retroattiva. Piu' coerentemente, invece, pare potersi argomentare che la ripetuta legge 549/95, nella sua ottica di razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni finanziarie, abbia considerato del tutto inutile ai fini della tassa di cui trattasi la disposizione di cui all'art. 44, comma 7, del d.lgs n. 507 per il semplice fatto che essa codificava il principio dell'intassabilita' degli accessi carrabili privi di manufatto gia' esplicitato e comunque ricavabile chiaramente dalla formulazione del comma 4 dello stesso articolo. A dimostrazione dell'assunto contrario non vale opporre la disposizione di cui al successivo comma 8 del citato articolo 44 ne' tantomeno le norme del codice della strada. Infatti, la disposizione di cui al comma 8, come precisato nella circolare 13/E del 25 marzo 1994, non disciplina una ipotesi di tassazione degli accessi carrabili "a raso", e, pertanto, non si pone in termini di contraddittorieta' con il soppresso comma 7 dello stesso articolo 44, ma codifica una fattispecie impositiva di carattere convenzionale avente ad oggetto la concessione di "aree di rispetto", la cui funzione precipua, nell'ottica di un possibile coordinamento con le disposizioni del codice della strada , e' quella di salvaguardare in modo piu' incisivo il diritto del cittadino di accesso alla proprieta' privata da eventuali violazioni, imponendo alla collettivita' generalizzata il divieto di sosta con veicoli sulle predette aree. In sostanza, la disposizione in parola attribuisce unicamente al titolare di un accesso "a raso", non soggetto ad imposizione, la facolta' di determinarsi a chiedere "un area di rispetto" antistante l'accesso medesimo per meglio tutelarsi da eventuali disturbi nell'esercizio del suo diritto di transito da e verso la sua proprieta' privata. Cio' e' confermato, peraltro, dalla misura di tariffa prevista per la fattispecie in questione, la quale non e' determinabile come, in via generale, per i passi carrabili (manufatti) sulla base di una riduzione obbligatoria del 50%, ma entro limiti agevolativi molto piu' ampi fino ad una possibile riduzione del 90%. Quanto alle norme del codice della strada concernenti gli accessi carrabili non appare superfluo sottolineare che le stesse, in quanto rispondono ad esigenze diverse, non assumono carattere determinante ai fini della individuazione del presupposto cui e' subordinato il tributo di cui trattasi. La esposizione, obbligatoria o meno, del cartello segnaletico di divieto di sosta, infatti, non significa necessariamente occupazione di suolo pubblico se non quando, come espressamente stabilito dal ripetuto comma 8 dell'art. 44 del d.lgs. n. 507/93, il contribuente proprietario dell'accesso abbia esercitato la sua facolta' di richiedere l'area di rispetto e abbia ottenuto poi la relativa concessione. Ne' pare, per altro verso, che alla disposizione di cui sopra possa derogarsi con norme regolamentari.[/SIZE]
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