per xxBalรน risp. mess. 46581
Che gli assessori siano esperti รจ un bene, ma chi fa urbanista non puo fare la libera professione nel comune dove esercitata la libera professione il dovere di astenersi dallโesercizio della libera professione in materia di edilizia privata e pubblica da parte degli amministratori locali, stabilito dal Testo Unico degli Enti locali, riguarda i soli assessori comunali competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici.
ร chiaro, perรฒ, che in concreto, il Sindaco dovrร vigilare affinchรฉ vengano rispettati gli obblighi di astensione imposti dal Testo Unico degli Enti locali e gli Ordini di appartenenza potranno verificare, caso per caso, se nellโespletamento della libera professione lโiscritto rispetti o meno gli obblighi fondamentali di comportamento sanciti dai rispettivi Codici deontologici.
In conclusione ben puรฒ ritenersi che il legislatore ha introdotto un dovere di optare tra carica pubblica e libera professione in capo ai componenti la Giunta comunale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio amministrato e competenti, ovvero delegati, in materia di edilizia, urbanistica e lavori pubblici, senza comminare l'espressa sanzione della decadenza ma ha anche previsto, che il soggetto inadempiente ne risponderร , normalmente, con la sanzione della decadenza ed anche, eventualmente, a titolo di responsabilitร penale qualora si concretizzi, nella violazione dell'obbligo, gli elementi oggettivi e soggettivi piรน gravi del reato di abuso di ufficio.
