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X Balù da X Balù pubblicato il 8 Settembre 2012 alle 12:32
Il Tuel 267,art. 78 comma 3 si riferisce alla attività professionale privata dei Componenti la giunta comunale nell’ambito del territorio da essi amministrato, prevedendo l’obbligo di astensione dall’esercizio di tale attività (nel territorio amministrato) nei settori dell’ edilizia privata e pubblica al fine di evitare situazioni potenzialmente conflittuali con l’ente territoriale. La disposizione non è collegata in nessun modo ad una sanzione, nel senso che in caso di inosservanza, non si incorre in una delle cause di decadenza per gli interessati dalla carica ricoperta. Infatti l’art. 78 comma 3 tedl Tuel 267 così recita: I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. In relazione all’interpretazione della norma in esame è intervenuto più volte il Ministero dell’interno che in diversi pareri ha sostenuto quanto segue: Il citato articolo ha per obiettivo la garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali, soprattutto di quelli minori, e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero-professionale nello stesso delicato settore nel quale come pubblici amministratori sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Destinatari della norma sono i soli componenti della giunta comunale che , nei campi dell’edilizia , delle infrastrutture urbane e territoriali, e dell’urbanistica forniscono prestazioni di carattere prevalentemente intellettuale che richiedono il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica ( titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali ). Detta attività è connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali. Invero, la norma non prevede, neanche in modo indiretto, che l’inosservanza del divieto di astensione incide negativamente sulla carica ricoperta . Per completezza si rappresenta che sull’argomento , la Corte di Appello di Salerno , nella sentenza n.270/2000, ha ribadito che la disposizione in esame non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla vigente disciplina. Ciò premesso e passando al caso concreto, si ritiene che si debba analizzare la questione dal punto di vista dell’oggetto dell’attività professionale esercitata dall’Assessore., la quale se rientrante nella fattispecie generale sopra evidenziata e precisamente : - di carattere prevalentemente intellettuale che richiedo il possesso di specifici requisiti di formazione culturale e tecnica ( titoli di studio e iscrizione ai relativi albi, ordini o collegi professionali ). - Attività connotata da autonomia nella scelta della modalità per il raggiungimento dello scopo della prestazione, con conseguente assunzione di responsabilità personali. imporrebbe il tassativo rispetto dell’art. 78 comma 3. In ogni caso, come osserva lo stesso Ministero dell’Interno, …rileva, comunque, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica del soggetto interessato, tenuto come tutti i pubblici amministratori ad adottare comportamenti improntati all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma del richiamato art. 78 del T.U..
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