Sottoscrivo quanto sostenuto dall'amico cinofilo, e sottolineo che non esistono cattivi cani bensรฌ cattivi padroni, perรฒ continua a sfuggirmi la provenienza della lista che da Lei pubblicata. Sfugge infatti come la ben illuminata Toscana possa non applicare leggi regionali da essa stessa approvate.
Pertanto oltre a ribadire quanto sostenuto nel post precedente, la invito a leggere quanto sotto:
Regione Toscana
Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59
Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo). (G.U. 3ยฐ Serie Speciale - Regioni, n. 30 del 31 luglio 2010)
Art. 19
Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, e' obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
La Legge mi sembra esplicita, pertanto in mancanza di cartelli espliciti non esistono divieti di balneazione. Non conosco la cartellonistica della spiaggia che Lei frequenta, nel caso, la prossima volta che incontrerร tra una bracciata e l'altra un "pesce cane", chiami i vigili e chieda loro di elevare contravvenzione.
