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LOTTA ALLA CICCA SELVAGGIA da LOTTA ALLA CICCA SELVAGGIA pubblicato il 6 Giugno 2012 alle 7:32
[SIZE=4][COLOR=darkblue]OBBLIGO DI UTILIZZO POSACENERE CON SABBIA FUORI DAGLI ESERCIZI COMMERCIALI E ESERCEZI PUBBLICI. “ LOTTA ALLA CICCA SELVAGGIA”. [/COLOR] [/SIZE] I L S I N D A C O [COLOR=darkblue]PREMESSO CHE : [/COLOR] L’Amministrazione Comunale è da tempo impegnata nelle campagne di sensibilizzazione a favore dell’ambiente nelle sue più svariate forme a tutela dell’immagine e del decoro del paese; -La stessa intende per fronte al fenomeno delle strade e degli spazi pubblici perennemente sporchi di mozziconi di sigaretta che, oltre al senso di trascuratezza e sporcizia, nondimeno provoca notevoli danni alla salute dei cittadini; -Studi recenti hanno messo in luce il problema che è sempre esistito ma che è stato trascurato, e cioè che le cicche delle sigarette sono pericolose per l’ambiente e la salute quanto i rifiuti industriali, in quanto contengono numerose sostanze tossiche quali, ad esempio, la nicotina, il Polonio 2010, composti organici volatili, gas tossici, catrame e condensato e acetato di cellulosa ect.; [COLOR=darkblue]CONSIDERATO CHE : [/COLOR] -l’Amministrazione comunale intende limitare, per quanto possibile, gli effetti nocivi causati dall’abbandono delle cicche di sigarette per le strade ed il relativo danno ambientale sociale; -l’Amministrazione Comunale intende avviare il progetto comunale della lotta alla “cicca selvaggia”, e la prima ed efficace azione contro tale problematica è quella di posizionare, davanti agli esercizi commerciali ed agli esercizi pubblici, dei posacenere contenente sabbia al fine di indurre l’utenza al pieno utilizzo degli stessi evitando l’incontrollato abbandono della cicche sulle strade e negli spazi pubblici; -i titolari degli esercizi commerciale ed esercizi pubblici (negozi vari, ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie,birrerie,pub,bar,caffè,gelaterie,pasticcerie,esercizi di pubblico trattenimento e/o svago, sale da gioco, cinema teatri, sale da ballo e locali notturni avranno tempo di attrezzarsi di posacenere fino alla data del 31 giugno 2012; [COLOR=darkblue]RILEVATO: [/COLOR] -che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall’art. 7 della Legge 241/1990 non si applicano alle Ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell’art. 13 della precitata Legge; RITENUTO opportuno procedere in merito; VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” [COLOR=darkblue]O R D I N A [/COLOR] A tutti i titolari di esercizi commerciali di vendita al dettaglio e a tutti i titolari di pubblici esercizi ( come in premessa specificati) che operano nel territorio comunale, entro il 31 Giugno 2012 di dotarsi, durante l’orario di apertura, di adeguati posacenere contenenti sabbia, da collocare esternamente all’ingresso del proprio esercizio. In presenza di due o più esercizi di vendita o pubblici esercizi attigui e/o vicinali sarà possibile condividere uno stesso posacenere, il quale dovrà essere però collocato entro 5 metri da ogni singolo esercizio interessato. A tutti i cittadini di utilizzare i posacenere posti nelle vicinanze degli esercizi di vendita o pubblici esercizi. [COLOR=darkblue]AVVERTE CHE [/COLOR] Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 (euro venticinque) a €. 150,00 (euro centocinquanta) ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto dall’art. 6 della Legge 16.1.2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell’importo di €. 50,00 (euro cinquanta), da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art.16 della Legge 689/81. saranno puniti con la sanzione Amministrativa da € 150,00 ad € 900.00. [COLOR=darkblue]DISPONE [/COLOR] Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all’Albo Pretorio, negli abituali luoghi pubblici ed inserita sul sito Internet del Comune di Marciana Marina. Gli Agenti di Polizia Municipale, sono incaricati dell’effettuazione dei necessari controlli relativi all’esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori. [COLOR=darkblue]INFORMA [/COLOR] Che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale – TAR Toscana – previa notifica a questa Amministrazione entro 60 gg dalla data di ricevimento della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ( D.P.R. 24/11/1971 N. 1199). [COLOR=darkblue] Il Sindaco Andrea Ciumei [/COLOR]
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