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FACCIAMO CHIAREZZA da FACCIAMO CHIAREZZA pubblicato il 10 Maggio 2012 alle 18:19
[SIZE=4][COLOR=darkred]TRUFFA SUI PASSI CARRABILI A RASO [/COLOR] [/SIZE] Per la tassa o tariffa sui passi carrabili bisognerebbe denunciare per abuso di potere ed estorsione tutti i sindaci che fanno i furbi per racimolare un pò di soldi in più ed alimentare le ruberie pubbliche, intasando di lavoro anche i giudici. La Corte di Cassazione è dovuta intervenire ancora una volta sui passi carrabili a raso (sentenza n. 16733/2007) per ribadire che non sono soggetti a tassa (o tariffa: neanche si sa bene che natura abbia, cambia da Comune a Comune). La suprema Corte ha stabilito ancora una volta che il passo a raso, cioè senza taglio di marciapiede, listoni delimitativi o altre opere, “non determina un’occupazione visibile del suolo pubblico”, dato che “manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico”, e che “non presenta interruzioni sul marciapiede o modifiche del piano stradale che permettano, al proprietario deN’accesso, una posizione ed un uso diverso dei marciapiede da quello di cui può fruire tutta la collettività”. Purtroppo i cittadini nulla sanno di norme e sentenze e quindi pagano. Bisognerebbe denunciare per abuso di potere, estorsione e truffa anche i Vigili urbani che girano per far pagare la tassa agli ignari cittadini, ben sapendo che si chiama TOSAP, ovvero tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche, quindi se non c’è occupazione non c’è neanche tassa. Infatti, l’articolo 44 del decreto legislativo n. 507/1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”. Se non c’è alcuna di queste opere, la tassazione degli accessi a raso comporterebbe l’assoggettamento ad un onere tributario del diritto di accesso alla proprietà privata, che dal punto di vista giuridico è una follia. Senonché i Comuni hanno pensato di aggirare l’ostacolo con l’articolo 22 dei Codice della strada, il quale ha stabilito che “i passi carrabili devono essere individuati con !’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario” della strada, che è quasi sempre il Comune. L’articolo 46 del regolamento del Codice della strada (DPR n. 495/1992) aveva pure ribadito che il “passo carrabile deve essere segnalato mediante l’apposito segnale”, cioè il cartello di divieto di sosta, per il quale si deve pagare un canone annuo. Tali norme sono apparentemente in contrasto con la non tassabilità dei passi a raso, ma in realtà per passo carrabile si intende sempre quello definito dal decreto legislativo n. 507/1993, ovvero con manufatti o interruzione del marciapiede. I passi a raso continuano ad essere esclusi sia dalla tassa sia dal segnale a pagamento, tanto è vero che l'articolo 36 del DPR n. 610/1996 ha successivamente modificato la norma del regolamento del Codice della strada, stabilendo che nei passi a raso il divieto di sosta e il relativo cartello sono subordinati alla richiesta del proprietario. Per aggirare ulteriormente anche questa norma, alcuni Comuni hanno pensato a una furbata, sguinzagliando i Vigili urbani che fanno firmare ai proprietari dei passi a raso una “richiesta di regolarizzazione” del passo che praticamente è una semplice richiesta del cartello di divieto di sosta, dietro pagamento del relativo canone. Presso a poco è un imbroglio fatto da una autorità pubblica, dal momento che il proprietario del passo a raso non sa e tanto meno non viene informato che potrebbe rifiutarsi di firmare la “richiesta di regolarizzazione”. Autore: Unione Nazionale Consumatori
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