Prima la Corte Costituzionale e ora la Corte di Cassazione hanno stabilito che la tariffa di igiene ambientale, la Tia1, sia unโentrata tributaria e come tale non soggetta a IVA. Da queste pronunce scaturisce il diritto del contribuente a richiedere il rimborso dellโIVA indebitamente pagata sulla Tia, allโimpresa che svolge il servizio di gestione dei rifiuti. Per evitare perรฒ una pioggia di esborsi da parte di questi gestori, il Governo in una recente interrogazione parlamentare ha stabilito che la questione deve essere sรฌ risolta da una norma, la cui adozione perรฒ รจ rimessa a valutazioni squisitamente politiche. Una questione quella dellโIVA sulla Tia che puรฒ anche rischiare di rimanere irrisolta, in seguito allโintroduzione dal prossimo anno, della Res o Tares, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
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Della serie il cittadino lo prende sempre di poppa...
