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STEFANO MARTINENGHI da STEFANO MARTINENGHI pubblicato il 7 Aprile 2012 alle 10:24
[SIZE=4][COLOR=darkblue]RISCHIO "CLASS ACTION" DEGLI STABILIMENTO BALNEARI CAMPESI PER IL NUOVO PIANO SPIAGGE ? [/COLOR] [/SIZE] Quale concessionario del più antico stabilimento balneare privato dell’Elba (autorizzato dalle Belle Arti di Pisa nel 1961), lo scorso 8 marzo ero fra gli invitati alla presentazione del nuovo “Piano di Utilizzazione degli Arenili” o “Piano Spiagge” da parte del Sindaco di Campo nell’Elba Segnini; una prima bozza eventualmente correggibile, come dichiarato ai presenti. Anticipo subito che tale Piano Spiagge sarebbe fatale alla maggioranza dei titolari di stabilimenti balneari campesi più della temutissima legge Bolkenstein dell’Unione Europea, che dal 2015 dovrebbe mandare all’asta tutte le concessioni demaniali italiane. Perché il Piano Spiagge sostituisce la maggioranza degli stabilimenti balneari privati campesi con “Spiagge Libere Attrezzate”, concessioni comunali pubbliche previste dalla delibera regionale n.100/97 per colmare il vuoto di stabilimenti balneari nei lunghi tratti costieri di spiaggia libera abbandonati all’incuria e privi di assistenza ai bagnanti (all’Elba in pratica inesistenti). Quanto ai diritti dei concessionari la differenza tra le due fattispecie è abissale; la concessione per stabilimento balneare è disciplinata e protetta dal codice della navigazione e dalla L.R.T. 42/2000 e si rinnova automaticamente ogni sei anni per proteggere gli investimenti passati dell’imprenditore; mentre la concessione per spiaggia libera attrezzata viene rilasciata dal Comune in base a criteri da esso solo stabiliti, analogamente ai “Punti Azzurri” comunali che tante polemiche suscitarono proprio a Campo per i criteri di rilascio. Durante l’assemblea la responsabilità di tale “collettivizzazione” comunale di stabilimenti balneari privati è stata addossata alla legge regionale n°42/2000, che in effetti prevede requisiti minimi per la sussistenza di uno stabilimento balneare; ma la constatazione che con questo Piano Spiagge sarebbero ben pochi gli stabilimenti “superstiti” sul totale, induce a pensare in qualche errore di istruttoria. Come può essere possibile? In generale, basta che il Comune abbia considerato essenziali requisiti minimi che tali non risultano a norma di legge; nel particolare, basta una svista in fase di istruttoria del singolo stabilimento per falsarne lo stato di fatto e di diritto e farlo decadere per errore. Può capitare. Vediamo allora cosa stabilisce la Legge Regione Toscana n. 42/2000 citata dal Comune all’Art. 44 - Requisiti minimi degli stabilimento balneari, che riassumo. “1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi: a) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra quali ombrelloni, tende e simili; b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina; c) servizi igienici ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne; d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti; e) una sedia a sdraio per punto ombra, due docce ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta; f) una cassetta di primo soccorso contenente i materiali prescritti dall’autorità sanitaria; g) custodia valori da parte del gestore….. Il gestore dello stabilimento, a richiesta dell’ospite portatore di handicap, deve attivarsi, anche tenuto conto della morfologia del terreno, mediante apposita strumentazione o con l’ausilio di personale, a rendere fruibile i servizi di spiaggia e facilitare l’accesso al mare”. Il titolare di stabilimento balneare che riconosca di possedere tutti i citati requisiti minimi HA DIRITTO al mantenimento della propria azienda in concessione di Stabilimento Balneare (STB nel Piano Spiagge), che NON PUO’ essere soppiantata da una concessione per Spiaggia Libera Attrezzata (SLA). Per comprendere meglio la questione faccio un esempio di possibile errore di carattere generale. Fra i sette requisiti minimi citati dall’Art. 44 si noterà che non c’è il possesso di “aree di difficile rimozione”, invece citate in assemblea come criterio di sopravvivenza o decadenza di uno stabilimento balneare. Pertanto, se tale errore non dovesse essere rettificato nel Piano Spiagge adottato ed approvato dal Comune, i titolari di stabilimento balneare danneggiati potranno impugnarne la validità ricorrendo al TAR o al Presidente della Repubblica. Anche associati fra loro per massimizzare il risultato e minimizzare le spese dando vita alla prima ”Class Action” dell’Elba e ad una delle prime d’Italia. Auspichiamo che non occorra. Il titolare dei Bagni Barbatoja in Fetovaia, [COLOR=darkblue]Stefano Martinenghi [/COLOR]
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