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MARCELLO CAMICI da MARCELLO CAMICI pubblicato il 7 Aprile 2012 alle 3:52
[SIZE=4][COLOR=darkblue]QUANDO ERAVAMO POVERA GENTE [/COLOR] [/SIZE] Si fa un gran parlare di democrazia,di democrazia partecipata attiva,di riforma elettorale,di partiti e finanziamento della politica e perciò mi sono chiesto come andavano le cose nel passato. Assai spesso infatti si può imparare qualcosa dal passato,si può imparare da ciò che i nostri padri hanno saputo fare. Per sapere della politica dei nostri antenati sono andato all’archivio storico comunale di Portoferraio. Ho avuto il permesso alla consultazione degli atti di archivio relativi alla formazione delle liste elettorali comunali di Portoferraio per glia anni 1860-1864. Mi sono soffermato con particolare attenzione sugli atti relativi all’anno 1860. Per due motivi . E’ questo periodo cruciale per la storia d’Italia e in particolare della Toscana .Il 27 aprile 1859 fu nominato ministro dell’interno del governo provvisorio toscano Bettino Ricasoli che assunse,dopo l’armistizio di Villafranca, il potere centrale .Ricasoli fu poi protagonista dell’annessione della Toscana al nuovo regno d’Italia,nato il 17 marzo 1861.L’altro motivo è legato al fatto che gli atti relativi a questo anno sono sufficienti a dare risposta a quanto andavo cercando e cioè come avvenivano le elezioni comunali nel passato a Portoferraio. Questo il titolo delle quattro filze d’archivio consultate . ” Governo dell’isola d’Elba .Comunità di Portoferraioi. Anno 1860.lista generale alfabetica degli elettori formata in ordine alla legge 4 settembre 1859”. Sempre relativa agli atti del 1860 ecco il titolo di un’altra filza :” Governo di Livorno anno 1860.Nota speciale alfabetica degli eleggibili formata in ordine art.14 della legge del dì 4 settembre 1859”.V’è una terza filza relativa all’anno 1860 col titolo:” Governo di Livorno anno 1860.Nota generale alfabetica degli elettori formata in ordine all’articolo 3 della legge del dì 4 settembre 1859”.Infine una quarta filza col titolo “Elezioni comunali.Adunanze comunali tenute nell’ottobre novembre 1859 per le elezioni dei consiglieri dell’anno 1860” Sono state scritte tutte a mano con pennino di calamaio.Col trascorrere degli anni dall’inchiostro è uscito fuori minuscole schegge d’argento che si spandono intorno ogni volta che si apre un plico.Sono tutti atti relativi ad adempimenti di leggi per l’elezioni di nuovi consiglieri in ottemperanza alla legge 4 settembre 1859.Il governo della Toscana su parere della consulta di governo considerando essere conveniente sostituire nella formazione della rappresentanze comunali ,al modo della tratta quello dell’elezione, decreta una legge che in 16 articoli definisce come e chi può essere eletto nel consiglio comunale. Infatti all’articolo n. 1 comma 1 si decreta che le rappresentanze comunali siano formate nel modo seguente:i consiglieri sono eletti per via di schede segrete a scrutinio di lista dai contribuenti chiamati dal decreto all’ufficio di elettori.Perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti e resteranno eletti quelli che raccolgono la metà più uno dei voti dati.Il gonfaloniere (il sindaco) è nominato dal governo sulle proposte fatte del ministro dell’interno tra i componenti il consiglio comunale. Forse molti non lo sanno,ma questa legge e questo primo articolo sono importantissimi perché introducono il metodo elettivo che viene a sostituire quello della tratta e cioè è introdotto il metodo di una democrazia rappresentativa (designazione mediante voto) seppur solo per i consiglieri e non per il sindaco (gonfaloniere) .Nei successivi articoli si passa a definire che il numero dei componenti rimane quello di prima e si introducono i consiglieri supplenti in numero non minore di uno per ogni tre consiglieri già in carica:questi supplenti saranno quelli che hanno avuto più voti immediatamente dopo gli eletti .Si definisce che sono elettori nei collegi comunali i due terzi dei contribuenti che pagano la tassa prediale presi per ordine di maggiore contributo sul ruolo generale dei contribuenti.Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai tribunali ordinari per delitti veri e propri nel tempo durante il quale scontano la pena e in quello della contumacia.Il diritto elettorale si esercita dall’elettore stesso o da chi lo rappresenta per legge personalmente ovvero per scheda segreta trasmessa in tempo utile al gonfaloniere chiusa in involto sigillato sul quale sia apposta la firma dell’elettore riconosciuta da un notaio.Esercitano questo diritto per mezzo di chi li rappresenta per legge le donne,i minori,i pienamente interdetti,gli elettori dimoranti all’estero,quelli che giustifichino di essere iscritti nelle liste elettorali di più comuni,quelli che giustifichino di non poter intervenire all’adunanza elettorale per causa di malattia.Tutti questi soggetti non sono né elettori né eleggibili ,ma solo da chi li rappresenta per legge esercitano il loro diritto elettorale.Gli elettori i quali siano al tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori potranno votare per sè e per le persone da loro rappresentate. L’art.10 della sopracitata legge definisce che tutti gli elettori ,individuati come sopra decsritto,sono anche al tempo stesso eleggibili e segue immediatamente una lista di coloro che non possono essere eletti:chi non ha superato i venticinque anni,donne,prefetti,gli stipendiati del comune,pretori,cancellieri,vescovi,contribuenti dimoranti all’estero e altri ancora.Le note degli elettori e degli eleggibili saranno formate in ogni comune dal gonfaloniere,rimarrano affisse per cinque giorni alla porta dell’ufficio comunale e in altri luoghi opportuni scelti dal gonfaloniere.Le e lezioni si terranno nel giorno di domenica.La legge porta la firma del presidente del consiglio dei ministri e ministro dell’interno Bettino Ricasoli e di quella del ministro della pubblica istruzione Ridolfi. A questa legge fa seguito un decreto che rende operativo il dettato della legge fissando la data delle elezioni per domenica 30 ottobre 1860. Anche il gonfaloniere di Portoferraio (Dr.Eugenio Bigeschi)si attiva e emana un Avviso che recita “Il Gonfaloniere della civica comunità di Portoferraio fa noto quanto segue:per disposizione del regolamento comunale del 25 settembre 1859 glie elettori municipali debbono procedere alla nomina della quarta parte del consiglio comunale e della metà dei supplenti.A tale effetto il collegio elettorale di questo comune si riunirà nel giorno e nel luogo che si indicheranno in appresso .Spetta dunque agli elettori usar di questo diritto che loro accorda la legge,diritto importantissimo perchè dal sapiente uso di questo dipende la buona amministrazione dei patrii interessi i quali sono tanta parte di civiltà e prosperità cittadina. Questo abbiate in mente o elettori portoferraiesi: ricordate voi che l’esercizio di un diritto il quale si riferisce al pubblico bene è anche un sacro dovere che stringe tutti gli onesti.Quando si tratta del bene generale anche l’indifferenza è colpa…”(firmato D.r.Eugenio Bigeschi) Portoferraio dal Palazzo comunale il 15 ottobre 1860. A questo avviso fecero seguito tutti gli altri adempimenti tra cui la lista degli elettori(erano 628) redatta coi criteri prescritti in primis quello alfabetico e reddito contributivo insieme con quella degli eleggibili (erano 388) Con un avviso il gonfaloniere portò alla conoscenza il 5 novembre 1860 il nome dei 4 consiglieri eletti:Hutre avv, Luigi (voti 108),Lorenzini dr Aristide (voti 73),Pezzolato farmacista Giobattista(voti 64),Squarci dr.Fabio (voti 63),Consiglieri supplenti:Pagni don Francesco (voti 55),Corsi cavalier Teodoro(voti 52). Fu così eseguito il rinnovo del consiglio comunale per la prima volta con metodo democratico. A conclusione di quanto scritto debbo dire che ho avuto risposta alla domanda per la quale ho compiuto questa ricerca d’archivio ,domanda che era semplicemente questa:cosa i nostri antenati hanno saputo fare nella politica locale,del governo di Portoferraio.E’ avvenuta per la prima in seno al consiglio comunale di Portoferraio una sicura elezione di tipo democratico .A quell’epoca il diritto ad eleggere aveva lo scòpo di un “sapiente uso” di questo diritto dal quale dipendeva “la buona amministrazione dei patri interessi i quali sono tanta parte di civiltà e prosperità cittadina”.Un diritto dunque che doveva essere esercitato in riferimento “al pubblico bene” che è considerato “un sacro dovere che stringe tutti gli onesti”.Per tale motivo non è prevista remunerazione per la copertura dell’ufficio di consigliere ed infatti coloro che già prendono stipendio dallo stato la legge li rende ineleggibili. Non ci sono partiti politici e tutti i cittadini che pagano le tasse sono eleggibili perché devono concorrere al bene comune anche in assenza di un progetto politico di parte,di partito,perché il progetto è uno solo: il bene comune,”il pubblico bene”. In questo senso va proprio interpretato il dettato della legge quando non riconosce valide le elezioni se non vi concorrono almeno la metà degli iscritti(articolo n. 1 comma 3 della legge 4 settembre 1859). La nomina,non elettiva, del gonfaloniere,nomina che avviene da parte del governo e su proposta del ministro dell’interno che sceglie il gonfaloniere tra i consiglieri , va intesa nel senso che il gonfaloniere(il sindaco) rappresenta la diretta emanazione del potere centrale governativo nelle realtà locali e non di un un partito o di una fazione politica. A Portoferraio ,nella domenica di 30 ottobre 1860, gli elettori, i nostri antenati, scelsero un concittadino dei 388 eleggibili perchè conoscono e sanno o reputano che può far “sapiente uso” del diritto elettorale e cioè di essere elettore ed eletto al tempo stesso e pertanto nella loro scelta pongono criteri che per loro possono essere importanti per indicare il nome di un elettore/eleggibile capace di ricoprire l’ufficio di consigliere: era una democrazia rappresentativa non partitica. [COLOR=darkblue]Marcello Camici [/COLOR]
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