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COMITATO COMUNE UNICO da COMITATO COMUNE UNICO pubblicato il 24 Marzo 2012 alle 8:19
[SIZE=4][COLOR=darkred]Su alcuni elementi sollevati dallโ€™intervento del Prof. Balducci in merito alla pdl istitutiva del Comune Unico dellโ€™Elba [/COLOR] [/SIZE] La previsione relativa alla nomina del commissario straordinario, incaricato di gestire le funzioni del nuovo comune fino allโ€™insediamento dei nuovi organi comunali a seguito delle elezioni amministrative (articolo 4) รจ stata formulata in conformitร  alle, non numerose, leggi regionali che hanno legiferato in materia (v.l.r.fvg 8/2008, l.r. Piemonte 32/1988). Anche lโ€™unica proposta di legge regionale in Toscana, attualmente in itinere, avente ad oggetto la fusione di comuni (pdl d.iniz popolare n.49 istitutiva del comune del Casentino mediante fusione dei comuni facenti parte della comunitร  montana del casentino) ha adottato questa soluzione. Dโ€™altro canto il commissario rappresenta il sistema di gestione del governo dei comuni nei casi in cui gli organi comunali vengono, per vari motivi, a mancare (v. ad es, scioglimento del Consiglio comunale). In ogni caso si tratta di una gestione transitoria, con una fine determinata in legge, priva di connotazione politica e quindi legittimamente soggetta a eventuali direttive (art.4 comma 3: Il presidente della Regione nellโ€™atto di nomina puรฒ impartire direttive al commissario) del soggetto che nomina il commissario, direttive connesse intrinsecamente con il potere di nomina e finalizzate ad un migliore espletamento dellโ€™incarico. Direttive i cui contenuti non attengono alla rappresentanza dei cittadini dellโ€™Elba che, del resto, non avrebbero alcun modo di formulare e formalizzare tali direttive. La mancanza di una data certa di scadenza รจ connessa al fatto che il commissario deve restare in carica necessariamente fino alle prime elezioni amministrative per lโ€™elezione degli organi del nuovo comune. La data delle elezioni, come รจ noto, รจ stabilita dal Ministero degli interni e quindi non puรฒ essere fissata dalla normativa regionale. Per quanto concerne il potere del commissario di modificare gli atti normativi, i piani etc dei comuni va sottolineato che รจ un potere che va comunque inserito in tale contesto di gestione transitoria in cui gli atti sono destinati a restare in vigore fino allโ€™entrata in vigore di quelli adottati dai nuovi organi che, evidentemente, hanno una legittimazione politica. Eโ€™evidente che il potere di modifica del commissario รจ un potere connesso a situazioni di necessitร , strettamente funzionali allโ€™esercizio del suo incarico. Sarebbero illegittime ed impugnabili modifiche non connesse a tali presupposti. Per quanto concerne lโ€™accenno al mancato rispetto, da parte della proposta di legge, degli obblighi previsti dalla Carta Europea delle Autonomie Locali, non vengono in alcun modo citati quali sarebbero tali obblighi e in quali norme della pdl essi non sarebbero rispettati. In ogni caso non appare che siano stati, in alcun modo, violati i principi di autogoverno locale, nรฉ le altre prerogative che la Carta garantisce alle autonomie locali, peraltro giร  ampiamente recepiti dallโ€™ordinamento regionale.
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