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Caronte da Caronte pubblicato il 28 Novembre 2011 alle 18:36
[SIZE=4][COLOR=darkblue]Ma allora nei Parchi, dove ci sono Presidenti ragionevoli e non raccomandati, si può cacciare?? [/COLOR] [/SIZE] ----------- CACCIA AL CINGHIALE Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA SERVIZIO SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DIFESA PORTUALE SEZIONE TECNICA ORDINANZA N. 130/11 VISTA la nota prot. n. 10003/11 pos. 2.4.2 in data 24 novembre 2011, assunta al prot. n. 20207 del 25 novembre 2011, con la quale l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha invitato questa Autorità Marittima a valutare la possibilità di emanare apposita Ordinanza al fine di regolamentare gli interventi di abbattimento selettivo degli ibridi di cinghiale che avranno luogo nei giorni 29 novembre 2011 e 3, 6, 10, 13, 17 e 20 dicembre 2011, dalle ore 06.00 sino alle ore 12.00 circa, nelle diverse zone dell’Isola di Caprera meglio individuate nell’allegata cartina; VISTO il verbale della conferenza di servizi “Progetto eradicazione ibridi di cinghiale” tenutasi presso la sede del Parco in data 16 novembre 2011, prodotto allo scrivente a corredo della predetta nota; VISTA l’Ordinanza n. 74 del 24 novembre 2011 della Polizia Locale di La Maddalena, assunta al prot. n. 20209 del 25 novembre 2011; CONSIDERATA la necessità di adottare, per la fascia costiera e marittima interessata, misure integrative del dispositivo di sicurezza a terra, volto a garantire la prevenzione e la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare in dipendenza della predetta attività; VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima), RENDE NOTO che nei giorni 29 novembre 2011 e 3, 6, 10, 13, 17 e 20 dicembre 2011, dalle ore 06.00 sino alle ore 12.00 circa, rispettivamente nelle aree di zonizzazione riportate nella seguente tabella, l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena coordinerà lo svolgimento delle attività di abbattimento selettivo degli ibridi di cinghiale sull’Isola di Caprera, come meglio specificato nell’allegata cartina (allegato “1”) che è parte integrante della presente Ordinanza e secondo le seguenti modalità, riconducibili alla stesura del calendario originato durante la conferenza di servizi di cui sopra. DATA ZONE BLOCCO ZONA DI MARE INTERESSATA 29/11/2011 1–2–3–4 + 5–6 zone cuscinetto Quadrivio di Stagnali (Blocco “A”) zona di mare ricompresa tra ALFA e BRAVO 03/12/2011 9–10–11–12–17 da Stagnali verso il centro velico (Blocco “B”) zona di mare ricompresa tra CHARLIE e DELTA 06/12/2011 7–8–13–14 Quadrivio di Stagnali – Poggio Rasu (Blocco “A”-“C”) zona di mare ricompresa tra ALFA e ECHO 10/12/2011 15–16–19–20 Quadrivio di Stagnali – Arbuticci (Blocco “A”-“D”) zona di mare ricompresa tra ECHO e FOXTROT 13/12/2011 24–25–32 Poggio Rasu – Arbuticci – Vedetta Telajone (Blocco “D”) zona di mare ricompresa tra FOXTROT e GOLF 17/12/2011 31–33–34–35–36 Arbuticci – Petrajaccio (Blocco “E”-“F”) zona di mare ricompresa tra GOLF e HOTEL ORDINA Articolo 1 Nei giorni e negli orari di cui al Rende Noto, lungo le fasce costiere comprese tra i punti sopra indicati, con un’estensione a mare per una distanza di 150 metri, è vietato: 1. ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale ad eccezione di quelle impiegate nell’esercitazione citata in premessa; 2. praticare la balneazione; 3. effettuare attività di immersione di qualunque tipo; 4. svolgere attività di pesca di qualunque natura. All’interno di tali aree è altresì obbligatorio rimuovere, almeno un’ora prima dell’inizio della manifestazione in argomento, qualsiasi tipo di rete o attrezzatura da pesca. Articolo 2 Tutte le unità in transito in prossimità delle zone di mare sopra indicate, dovranno comunque prestare la massima attenzione, tenendosi a non meno di 150 metri dalle fasce di costa individuate e valutare l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Articolo 3 I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti, in relazione alle infrazioni commesse, in via amministrativa o penale, ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione e dell’art. 53 del Codice sulla Nautica da Diporto. Gli stessi, saranno altresì ritenuti responsabili per eventuali danni a terzi in dipendenza di omissioni o violazioni alla presente Ordinanza. Articolo 4 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet [URL]www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze.[/URL] La Maddalena, 28/11/2011 IL COMANDANTE C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA, ORDINANZA N. 130/11 l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena
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