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Legge 394/91 da Legge 394/91 pubblicato il 13 Ottobre 2011 alle 16:04
[SIZE=3]AMORE PER LA NATURA O SETE DI POTERE ???[/SIZE] Vorrei segnalare all'autore del comunicato a firma Legambiente Arcipelago Toscano che la legge 394/91 non prevede assolutamente che le attvitร  sportive all'interno del Parco siano soggette all'autorizzazione di quest'ultimo, almeno non nel nostro caso. Lo strumento che disciplina le attivitร  che possono svolgersi all'interno del Parco si chiama "Regolamento del Parco" e dovrebbe essere adottato entro 6 mesi dall'approvazione del Piano del Parco. Inutile dire che il nostro Parco non si sia ancora dotato del Regolamento, nonostante i 6 mesi di cui sopra siano abbondantemente trascorsi. Fino all'entrata in vigore del Regolamento, operano, quale misure di salvaguardia, i divieti generali di cui all'articolo 11 terzo comma della citata legge 394/91. Li elenchiamo, per chiarezza: a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attivitร  agro-silvo-pastorali, non chรฉ l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonchรฉ l'asportazione di minerali c) la modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di attivitร  pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razione dei cicli biogeochimici; f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; g) l'uso di fuochi all'aperto; h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. Da una lettura dei divieti di cui sopra, parrebbe profilarsi solo il rischio di disturbo delle specie animali. Non risulta peraltro oggettivamente definito come tale disturbo debba conclamarsi per ricadere nelle fattispecie censurate dalla norma di cui sopra, anche una persona a passeggio puรฒ disturbare gli animali, dipende dal limite di tolleranza. In quanto allo"svolgimento di attivitร  sportive, ricreative ed educative", gli amici di Legambiente hanno (volontariamente???) travisato l'impianto della norma che inquadra tali attivitร  tra quelle disciplinabili dal Regolamento del Parco (che nel nostro caso non esiste, siamo bravi vero???) ma non rientrano assolutamente tra quelle vietate dalle norme di salvaguardia generale vigenti nelle more dell'adozione del regolamento. Consiglio ai redattori del comunicato di leggere meglio le norme vigenti cercando di trarne un'interpretazione piรน oggettiva se volete mantenere una certa credibilitร ; fate attenzione perchรจ non siamo proprio stupidi come ci descrive il Presidente del Parco (che รจ inadempiente perchรจ non si รจ dotato del Regolamento). P.S. Prego risparmiare pippettoni su chi debba o meno essere additato a responsabile della mancanza del Regolamento del Parco.
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