[SIZE=1]NON SONO RIUSCITA A TROVARE L'ULTIMA VALUTAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ANNO 2010 ( MA CI STO PROVANDO) MA HO TROVATO QUELLA DEL 2009, ALLA FINE DEL MANDATO BALLERINI. IN QUESTO CASO LA CORTE CONCLUDE CON UN " NON COSE GRAVI SUSCETTIBILI A RICHIAMO". ANCHE IN QUESTO CASO SI ACCENNA ALLE ALIENAZIONI, D'ALTRA PARTE DOVUTE PER NON PAGARE UNA PENALE PER AVER ESTINTO DEI MUTUI CAPESTRO A TASSI ELEVATISSIMI CONTRATTI DALLE AMMINISTRAZIONI PRIMA DEL 2004. iN REALTA' L'AMMINISTRAZIONE BALLERINI AVEVA PREDISPOSTO LA VENDITA DI ZACCARI' ( CATTEDRALE DI SPRECO DI DENARO PUBBLICO NON VISTO DALLA STESSA CORTE DEI CONTI) E NON LA VENDITA DI CASE POPOLARI OVVIAMENTE NECESSARIE ALLA NOSTRA COMUNITA', COME L'ATTUALE AMMINISTRAZIONE PARE VOGLIA FARE.
Ovviamente le alienazioni erano da fare ma già nel 2009/10 e questo fatto fu notato e richiesto dalla CdC.
Ma immaginatevi voi se Barbetti avrebbe mai potuto continuare quello che aveva iniziato Ballerini.
Vedete la fine che hanno fatto le due strutture finanziate e progettate dalla precedente amministrazione: Casa Comunale e Ex Flamingo e il lavoro fatto per ristrutturare un debito ( barbettiano) asfissiante ed ingessante. Le amministrazioni devono avere continuità senza soluzioni, i lavori devono essere portati a TERMINE come sono stati progettati, AL DI LA DEL SINDACO IN CARICA. I cambiamenti sono costosi e pericolosi ( ricordate il crollo del tetto della palestra). L'alienazione ( di Zaccarì) era nelle previsioni e bisognava dargli continuità.
QUESTA E' L'INTEGRALE DEL NOVEMBRE 2009.
CORTE DEI CONTI FIRENZE
Del. n. 545/2009/PRSE
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana
composta dai magistrati:
Pres. Sez. Silvio AULISI
Presidente
Cons. Paolo SCARAMUCCI Componente
Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
Primo Ref. Alessandra SANGUIGNI Componente
Primo Ref. Laura D’AMBROSIO Componente
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
VISTE le “Linee-guida” predisposte dalla Corte dei conti – Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2009
PRESA VISIONE della relazione inoltrata alla Sezione da parte dell’Organo di revisione del Comune di CAPOLIVERI (LI) in ordine al preventivo 2009;
ESAMINATA la documentazione pervenuta e le osservazioni predisposte con il supporto del settore competente;
UDITO nella Camera di consiglio del giorno 25 novembre 2009 il relatore Primo Ref. Alessandra Sanguigni;
CONSIDERATO
- che la legge n. 266 del 2005 e le sopra citate “Linee guida” prevedono l’adozione di “specifiche pronunce” nelle ipotesi di constatata irregolarità grave - per tale ritenendosi una irregolarità contabile quantitativamente tale da incidere sugli equilibri finanziari - ma che le caratteristiche del controllo di tipo collaborativo suggeriscono di segnalare agli enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà;
- che la Sezione regionale della Toscana, soprattutto in sede di analisi delle relazioni dei revisori sui bilanci preventivi, considera “gravi”, sotto il profilo considerato anche irregolarità contabili che tali di per sé non sarebbero, ma che costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio, se ed in quanto accompagnate e potenziate da altre connesse irregolarità e/o da sintomi di criticità o difficoltà gestionale;
- che l’adozione di “specifiche pronunce”, come anche la segnalazione di irregolarità non gravi e/o sintomi di criticità, hanno lo scopo esclusivo di “avvisare” l’organo elettivo e di promuovere, eventualmente, le opportune misure correttive o compensative, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell’ambito di un controllo che può considerarsi esteso all’intero ciclo di bilancio (preventivi e consuntivi);
- che le caratteristiche del controllo stesso, prevalentemente di tipo cartolare, consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio con l’Ente, irregolarità contabili o criticità gestionali; ma che compete poi all’Ente valutare le segnalazioni nell’ambito più ampio in cui esse si inquadrano, sensibilmente variabile – a fronte della rigidità delle previsioni normative - non soltanto in funzione delle caratteristiche dell’Ente e di eventuali oggettive difficoltà di adeguarsi alle prescrizioni di legge, ma anche per la possibilità che le irregolarità e/o criticità risultino già superate a seguito di misure adottate, ovvero determinate da evenienze contingenti, o collocate residualmente all’interno di un percorso di risanamento;
- che le valutazioni dei profili esaminati sono state formulate con riferimento alla normativa vigente al momento dell’approvazione del bilancio di previsione e della relazione dell’organo di revisione e non tengono conto delle eventuali modifiche legislative successivamente intervenute, in ordine alle quali si fa rinvio all’esame delle relazioni sul consuntivo 2009;
- che la Sezione ha ritenuto rilevanti ed analizzato solo alcuni dei profili di criticità ed irregolarità e pertanto l’assenza di specifico rilievo non può essere considerata quale valutazione positiva;
- che, in relazione alla quantificazione del gettito ICI e dei trasferimenti compensativi, la Sezione non procede ad istruttoria e si riserva di valutare la coerenza del dato 2009, rispetto all’esercizio finanziario precedente ed i suoi riflessi sul bilancio, a seguito della valutazione di attendibilità del minor gettito ICI del 2008 certificato dall’Ente, ai sensi dell’art. 2, comma 7 del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
RILEVATO
- che l'istruttoria non ha evidenziato profili di gravi irregolarità, suscettibili di “pronuncia specifica” ai sensi di legge, ma profili di irregolarità non grave e/o sintomi di criticità gestionale;
- che l’istruttoria deve pertanto considerarsi conclusa, ma che i profili di cui sopra, nell’ambito dei principi del controllo collaborativo, vanno segnalati agli Enti a prescindere da un preventivo contraddittorio, così demandando all’autonomia degli Enti stessi di disporre sia le verifiche, sia le eventuali misure di correzione;
DELIBERA
Dalla relazione dell’organo di revisione sul bilancio di previsione 2009 del Comune di Capoliveri (LI) e dall’esame dei prospetti ad essa allegati non emergono irregolarità contabili “gravi” suscettibili di pronuncia specifica.
Tuttavia sono state rilevate alcune criticità e/o irregolarità non gravi, ovvero aspetti particolari che si ritiene di sottoporre all’attenzione dell’Ente, nei profili attinenti agli organismi partecipati, agli strumenti finanziari derivati, al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, ai piani triennali per la razionalizzazione, alla spesa di personale e agli incarichi esterni, con i contenuti per ciascuno indicati.
O.P. - ORGANISMI PARTECIPATI
B) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa, con l’avvertenza che la partecipazione a società e/o ad altri organismi (con quote superiori al 10%) e comunque a società, alle quali sono stati affidati direttamente servizi pubblici locali, che presentino una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità degli equilibri e, comunque, un appesantimento dei futuri bilanci.
Si avverte pertanto l’esigenza di adottare tempestive misure di risanamento della gestione aziendale, qualora la situazione rappresentata abbia riflessi sul bilancio di previsione 2009.
S.F.D. - STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA
B) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa. Tuttavia, si ritiene opportuno segnalare la presenza delle seguenti situazioni di irregolarità contabile e/o di non rispondenza alla normativa vigente:
- la mancata predisposizione ed allegazione al bilancio di previsione della nota prevista dall’art. 62 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, così come riformulato dall’art. 3 della Legge Finanziaria 2009, che evidenzi gli oneri stimati derivanti dai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includano una componente derivata, in merito alle quali occorre provvedere con la prima variazione al bilancio, al fine di consentire una valutazione degli oneri e dei rischi finanziari relativi ai contratti stessi.
P.A.V.I. - PIANO ALIENAZIONI O VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
B/I) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa con l’avvertenza che, in presenza di beni immobili suscettibili di alienazione o valorizzazione, la mancata adozione della deliberazione di Giunta per l’individuazione dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, da alienare o valorizzare e della deliberazione del Consiglio, per l’adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, costituisce violazione del disposto di cui all’art. 58 del D.L. 112/2008 conv. in L. 133/2008. L’Ente deve infatti provvedere, con delibera di Giunta e propedeuticamente all’approvazione dello schema di bilancio, alla individuazione dei beni non strumentali alle funzioni istituzionali da alienare o valorizzare, e alla successiva adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni, che deve essere approvato con delibera di Consiglio e deve essere allegato al bilancio.
Tale circostanza evidenzia una limitata capacità di programmazione, atteso che il citato art. 58 ha reso obbligatoria la redazione del piano e la sua allegazione al bilancio di previsione.
P.T.R. - PIANI TRIENNALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
B) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa. Tuttavia è stata rilevata la mancata adozione dei piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, previsti dall’art. 2, comma 594, della L. 244/2007.
Tale circostanza costituisce una irregolarità contabile in quanto contrasta con il dettato della norma, che ha reso obbligatoria la redazione di appositi piani al fine di consentire, attraverso una attenta programmazione, il contenimento e la razionalizzazione di alcune tipologie di spesa.
S.P. - SPESA PERSONALE
A) L’istruttoria di controllo può considerarsi conclusa tenuto conto che, dalla relazione dell’organo di revisione, risulta:
- una spesa di personale nel 2009 non superiore rispetto a quella sostenuta nel 2004, in osservanza del disposto di cui all’art. 1, comma 562, della Legge 27/12/2006, n. 296, come integrato dall’art. 76, comma 1 del D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008.
Non risulta inoltre programmata una riduzione della spesa per la contrattazione integrativa.
La valutazione di cui sopra viene espressa esclusivamente alla luce dei dati finanziari forniti dall’organo di revisione nel questionario esaminato.
I.E. - INCARICHI ESTERNI
A/III) L’istruttoria di controllo si conclude, rilevando che il Consiglio dell’Ente non ha approvato il programma relativo agli incarichi esterni, ai sensi dell’art. 3, comma 55 e 56, della legge finanziaria per il 2008, così come modificato dal art. 46 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008. Non ha indicato altresì nel bilancio di previsione il limite massimo della spesa per incarichi di collaborazione. Da ciò se ne deduce inequivocabilmente, a tenore delle citate norme, che l’Ente non intende conferire incarichi di collaborazione nel corrente esercizio.
Relativamente alle seguenti aree gestionali, l’esame della relazione e degli allegati prospetti non ha evidenziato criticità o profili da approfondire:
E.B. - Equilibri di bilancio
N.S.P. - Normativa società partecipate
S.P.L. - Servizi pubblici locali
C.I. - Capacità di indebitamento
T.L. - Tributi locali
DISPONE
che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale del Comune di Capoliveri, al Sindaco e, per conoscenza, all’Organo di revisione dell’Ente e al Consiglio delle Autonomie locali.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2009.
Il Presidente
f.to Silvio AULISI
Il Relatore
f.to Alessandra SANGUIGNI
Depositata in segreteria il 4 dicembre 2009
Il Direttore della segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO
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Forse a Barbetti questa valutazione della Corte dei Conti è sfuggita.
Si Spera che Martorella trovi l'ultima del 2010/11 IN MODO DA CHIARIRE UNA FARSA CHE QUALCHE "BUONTEMPONE UN PO' BURLONE" HA SPARSO IN GIRO E DATO IN PASTO AI SOLITI CREDULONI, COME FA DI SOLITO.[/SIZE]
