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Società pubbliche da Società pubbliche pubblicato il 15 Luglio 2011 alle 20:43
Ma le società pubbliche possono continuare ad esercitare? [COLOR=firebrick]In conclusione, i Giudici concentrano le loro attenzioni sul concetto di controllo analogo affermando che deve escludersi che possa sussistere il “controllo analogo” da parte dell’Ente pubblico sulla società mista in presenza di una compagine societaria composta anche da capitale privato; inoltre, la partecipazione pubblica totalitaria è elemento necessario, ma non sufficiente, per integrare il requisito del controllo analogo, occorrendo a tal fine che: a) il consiglio di amministrazione della s.p.a. in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l’ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale; b) l’impresa non deve aver «acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo» dell’ente pubblico e che può risultare, tra l’altro, dall’ampliamento dell’oggetto sociale; dall’apertura obbligatoria della società ad altri capitali; dall’espansione territoriale dell’attività della società a tutto il territorio nazionale e all’estero; c) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente affidante. Sicché, citando le parole della VI sezione: “E’ evidente, allora, che, nel caso di specie, la società che il Comune di Monte Argentario si proponeva di costituire non poteva certo essere ricondotta a quel fenomeno di immedesimazione che ricorre solo in presenza dei requisiti dell’in house: da un lato, infatti, lo statuto prevedeva una consistente apertura all’ingresso di soci privati (sino al 49% del capitale); dall’altro, non risultavano predisposti strumenti di controllo da parte dell’ente pubblico ulteriori rispetto a quelli previsti dal diritto commerciale.” Pertanto, esclusi i presupposti dell’in house e, quindi, esclusa la sussistenza di un rapporto di immedesimazione tra l’ente e la società, diventava anche problematico giustificare, sempre alla luce dei principi di diritto comunitario, l’affidamento diretto (che il Comune intendeva porre in essere) della gestione del bene demaniale alla costituenda società mista.[/COLOR]
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