[SIZE=4][COLOR=darkblue]Le regole e i doveri delle compagnie di navigazione [/COLOR] [/SIZE]
Ecco le regole per chi viaggia in mare, da Consumatori-Telefonoblu Liguria.
TRAGHETTI E NAVI
Le regole generali valide in caso di spostamenti tramite traghetto o navi sono stabilite dal codice di navigazione. Normalmente il contratto e' rappresentato dal biglietto di viaggio, che vi fa riferimento (con l'acquisto del biglietto si accettano, infatti, tutte le condizioni di trasporto della compagnia di navigazione scelta). Il regolamento della compagnia, che va sempre letto con attenzione, puรฒ anche fissare particolari divieti e le penali legate all'annullamento del viaggio da parte del turista. - Impedimento della nave Se il traghetto o la nave non possono partire per cause non imputabili alla compagnia di navigazione, il contratto e' risolto e il biglietto deve comunque essere rimborsato. - Soppressione della partenza o cambio di itinerario
Se la compagnia sopprime la partenza e il viaggio non puรฒ essere svolto con altra nave di sua proprietร (con partenza successiva), il contratto si risolve. Se vi sono partenze successive di traghetti o navi della stessa compagnia il passeggero puรฒ scegliere se viaggiare su una di esse o risolvere il contratto. La risoluzione puรฒ essere chiesta anche se cambia l'itinerario di viaggio, nei casi in cui detto cambiamento vada contro gli interessi del viaggiatore. Il passeggero รจ libero, in entrambi i casi, di chiedere anche i danni, che non possono superare il doppio del prezzo pagato qualora dietro la soppressione e/o il cambiamento di itinerario vi sia un giustificato motivo.
Ritardo della partenza
Se la partenza e' ritardata il passeggero ha diritto al vitto e alloggio quando ciรฒ sia compreso nel prezzo del viaggio. Se si tratta di viaggi di durata inferiore alle 24 ore, dopo 12 ore di ritardo il passeggero puรฒ chiedere la risoluzione del contratto. Nei casi in cui il ritardo sia dovuto ad una causa imputabile alla compagnia di navigazione, il passeggero ha anche diritto all'eventuale rimborso dei danni. - Interruzione del viaggio della nave
Se il viaggio e' interrotto per cause di forza maggiore (maltempo, etc.) il prezzo e' dovuto in proporzione al tratto percorso. Se la compagnia di navigazione perรฒ consente al passeggero, in un lasso tempo ragionevole e a proprie spese, di proseguire il viaggio su navi con analoghe caratteristiche, fornendo nell'attesa vitto e alloggio (quando questi sono compresi nel biglietto pagato), il prezzo e' dovuto per intero. -
Responsabilitร della compagnia (danni a cose e/o persone, bagaglio, veicolo a seguito)
La legge sancisce che la compagnia di navigazione รจ responsabile dei danni derivati al passeggero in caso di ritardo o mancata esecuzione del viaggio, quando ciรฒ non sia dovuto ad eventi fortuiti o comunque non imputabili alla compagnia stessa. La legge sancisce il generico diritto del passeggero a chiedere il rimborso del danno (a cose e/o a persone). Rimangono a parte eventuali assicurazioni sottoscritte appositamente, di solito all'atto dell'acquisto del biglietto. La compagnia di navigazione รจ responsabile della perdita o danneggiamento del bagaglio registrato che le รจ stato consegnato chiuso, se non prova che la causa dell'evento รจ a lei non imputabile. La perdita o il danneggiamento evidente devono essere contestati subito, al momento della riconsegna dei bagagli. I danni non apparenti (occulti) possono essere contestati entro il terzo giorno. Per la perdita o i danni dei bagagli od oggetti non consegnati alla compagnia (e quindi non registrati) non vi รจ rimborso a meno che il passeggero non dimostri la responsabilitร della compagnia di navigazione. Il veicolo a seguito non รจ assimilabile al bagaglio e il suo trasporto e' regolato dalle norme sul "trasporto di cose". In caso di perdita o di avaria (o anche di ritardo nella riconsegna) la compagnia di navigazione รจ responsabile a meno che non provi che la causa del problema non รจ stata, in tutto o in parte, determinata da una responsabilitร sua o dei propri dipendenti. La giurisprudenza in materia ha piรน volte affermato che la compagnia di navigazione, nellโadempimento delle obbligazioni inerenti lโattivitร professionale esercitata, deve mantenere una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo volitivo e tecnico impiego delle energie e dei mezzi normalmente obiettivamente necessari utili allโadempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dellโinteresse del turista viaggiatore, nonchรฉ ad evitare possibili eventi dannosi (in pratica valutando, caso per caso, se le navi utilizzate avessero o meno la capacitร di affrontare il mare, in particolari condizioni meteorologiche, oppure se avessero adottato misure speciali per evitare ritardi o cancellazioni in giorni di particolare afflusso turistico di passeggeri).
