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"Zio Mauro" da "Zio Mauro" pubblicato il 14 Maggio 2011 alle 20:49
TARIFFE CONSORZIO DI BONIFICA: Pongo alla Vostra attenzione queste cifre per una riflessione: Appartamento in cittร  con box; 2009 quota consorzio di bonifica.......23,25 euro; 2010 quota consorzio di bonifica.......25,26 euro (aumento del 9%); 2011 quota consorzio di bonifica.......27,75 euro (aumento del 9,80 %). E' notorio, per non dire scontato, che non รจ sufficiente che un bene sia inserito nel comprensorio consortile perchรฉ ne derivi un automatico assoggettamento al tributo. Nell'art. 10 del R.D. 215/33 (sempre norma fondamentale anche in presenza della Legge della Regione toscana n. 34/94 successivamente modificata), viene precisato che..." Nella spesa delle opere ..... sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, quindi soltanto quelli e non anche coloro i quali non traggano beneficio dalla singola opera ovvero dal complesso delle opere. Il beneficio derivante dalla bonifica non e' provato, dunque, dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio; pur potendo essere potenziale o futuro (Cass. n. 877 del 1984), perchรฉ non attiene al territorio nel suo complesso, ma a bene specifico di cui si tratta. Di recente, รจ intervenuta in merito la sentenza n. 16428/07 con cui le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno confermato come per i contributi consortili si tratti di un โ€œesborso di natura pubblicistica, non costituendo, in senso tecnico, il corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta (come invece accade ove il consorzio eroghi anche servizi individuali e misurabili come la fornitura di acqua); e rappresentando invece una forma di finanziamento di servizio pubblico attraverso la imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi ricava, nel suo insieme, un beneficio. Senza che debba necessariamente sussistere una esatta corrispondenza costi-benefici sul piano individuale; ma essendo sufficiente una razionale individuazione dell'area dei beneficiari e della maggiore o minore incidenza dei benefici (puรฒ ad esempio accadere che talune opere producano riflessi positivi solo su una parte dei consorziati e su essi soli debbano dunque ricadere i relativi oneri)โ€. Il Collegio ha perรฒ precisato che il perno del sistema consortile รจ ancora oggi rintracciabile nell'art. 860 del codice civile secondo cui โ€œi proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonificaโ€, o dalle opere cui attende il consorzio. Quindi, le Sezioni Unite deducono che โ€œil beneficio, di cui all'art. 23 della Costituzione, รจ l'elemento costitutivo dell'obbligo contributivo, oltre che il criterio per una ripartizione dell'onere. Dunque gli atti amministrativi di delimitazione del comprensorio e di individuazione degli oneri debbono attenersi a questi fondamentali principi, e rientra nella giurisdizione del giudice tributario verificarne la osservanza, ove a ciรฒ sia adeguatamente sollecitato dalla parte contribuenteโ€. Tante Commissioni Tributarie si attengono a questi presupposti perchรจ si parla di "beneficio specifico e diretto a quel singolo fondo", e che deve essere provato. Fatta questa breve parentesi, prescindendo dalla sua legittimitร  o meno di come viene nella generalitร  applicato il tributo visti i criteri e i principi sopra enunciati: รจ giustificato un costante incremento annuo di circa il 10 % del costo del contributo di bonifica ? Se qualcuno ha il piacere di rispondere sarebbe utile, visto il periodo di crisi ad inflazione bassa e stipendi bloccati, che non giustificano tali incrementi. ๐Ÿ™‚
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