x Pasqualino e m.m.
Siamo in Italia e dunque avete ragione entrambi. Le leggi regionali non possono modificare quelle statali, a meno che queste non deleghino quelle a farlo, indicando esse i criteri generali - i binari - entro i quali legiferare. Poi bisogna vedere come le regioni eseguono.....infatti i ricorsi alla corte costituzionale per conflitti di competenza tra Stato e Regioni sono all·ordine del giorno e la Toscana รจ la prima regione italiana per numero di conflitti.....
In effetti la Legge finanziaria 2008 del 24.12.2007 all·art.2 ha dato una serie di precise disposizioni alle regioni, cosรฌ legittimandole, per modificare autonomamente la disciplina delle comunitร montane, con la finalitร di tagliarne di 1/3 i costi di esercizio o sopprimerle: com·รจ nel caso nostro.
La Regione Toscana con la L.R.T. 37/2008 richiamandosi all·art.2 ha obbedito.....mettendoci del suo da autentica azzeccagarbugli per confondere le idee agli elbani.
Ha prima stabilito che le Comunitร Montane soppresse possono trasformarsi in Unioni di Comuni nell·ambito di quanto previsto dalla legge statale 267/2000. Ma siccome in quel periodo all·Elba infuriava sui media la polemica che le Unioni di Comuni contavano meno del due di briscola a picche - motivo per cui qualcuno si รจ poi rifiutato di costituirla - ha "regalato" all·arcipelago l·art. 27 punto 3. Che andando al sodo stabilisce che la comunitร montana dell·Arcipelago potrร chiamarsi Comunitร delle Isole, ma senza le attribuzioni previste dall·art. 29 della legge 267/2000 (che sono quelle delle comunitร montane): a tutti gli effetti, tranne il nome, si tratta di una "unione di comuni".
Cosรฌ esercitano la loro intelligenza per fare politica questi signori facendosi beffe dei cittadini: non state a litigare per loro che non ne vale la pena.
SOLE