SEMPRE SUL BORO
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236
Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualitร delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell·art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183
art. 21. Sanzioni.
[1. Salvo che il fatto costituisca piรน grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente decreto fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualitร previsti dall·allegato I รจ punito con l·ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l·arresto fino a tre anni
2. La stessa pena si applica a chi utilizza acque che non presentano i requisiti di qualitร previsti dall·allegato I in imprese alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l·immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano, se le acque hanno conseguenze per la salubritร del prodotto alimentare finale.
3. L·inosservanza delle disposizioni dei piani di intervento di cui all·articolo 18 รจ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni
4. I contravventori alle disposizioni di cui all·articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
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Ma ·sto decreto รจ sempre valido??
Se sรฌ, visto che, fra i tanti articoli, hanno scritto anche l·art. 21, sarebbe bene che venisse applicato...
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