[SIZE=3]CARISSIMO YURI,[/SIZE]
sono costretto a chiederti ancora pubblici chiarimenti in merito ai criteri ai quali ci si è ispirati nel determinare il numero di accessi giornalieri consentiti a Pianosa.
Sono state usate tecniche divinatorie?? Se si quali (fondi di caffé, viscere di animali etc..)
Mi sembra grave che con tutto il rumore che crea l'argomento degli sbarchi a Pianosa non sia disponibile per la pubblica consultazione un adeguato supporto scientifico che stia alla base delle scelte adottate.
Nel frattempo che ti documenti (sono già passati tre mesi dalla prima richiesta) consentimi di continuare a pensare che sia tutta una buffonata e che non solo non esista nulla di scientifico in merito ma neppure di minimamente logico!
In realtà ti scrivo anche per un altro motivo.
Ieri sera conversando tra amici sostenevo che, oltre alla mancanza di basi scientifiche, logiche etc. etc., le limitazioni che il Parco ha posto alla libera circolazione degli individui sull'Isola di Pianosa sono chiaramente illegali.
Preciso che non mi riferivo ai fruitori delle escursioni turistiche giornaliere che vengono autorizzate allo sbarco in deroga al divieto di attraversamento del miglio marino e per le quali l'insieme degli obblighi può essere in qualche modo fatto passare come contropartita per l'ottenimento della deroga stessa.
La mia analisi considerava il trattamento riservato ai cittadini che si recano a Pianosa con il mezzo di trasporto pubblico che garantisce la continuità territoriale, il traghetto della Toremar.
La Costituzione della Repubblica Italiana, all'Art. 16 recita: "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge."
Le Delibere del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano n° 11/2008 e 20/2009 ed il Provvedimento d’Urgenza n° 2 del 3 agosto 2010 del Presidente dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano stabiliscono invece:
1. Il servizio di trasporto pubblico effettuato dalla società Toremar (che si effettua tutti i martedì ndr) non può essere utilizzato da più di 200 persone che si rechino sull’isola per scopi turistici.
2. Tutti coloro che si rechino sull’isola per motivi turistici sono obbligati a muoversi accompagnati da una guida ambientale (messa a disposizione a spese dell’Ente parco) e sono segregati nella zona del paese, dalla quale non possono uscire .
3. Tutti coloro che si rechino sull’isola per motivi turistici sono obbligati al pagamento di euro 6,00 quale autorizzazione/ticket di accesso a pagamento all’Area Protetta.
La domanda sorge spontanea: ha più valore il Dettato Costituzionale o un atto del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano?
Analizziamo meglio il significato della norma Costituzionale.
La libera circolazione e soggiorno del cittadino in qualsiasi parte del territorio nazionale potrebbe confliggere con altri interessi garantiti costituzionalmente; da qui la giustificazione di tutta una serie di limiti che sono stati posti all’esercizio della libertà di cui si tratta in quanto gli altri interessi sono stati ritenuti meritevoli di maggior tutela.
Un primo limite è quello derivante dalla disciplina della libertà personale (es. detenuti) infatti una limitazione di questa comporta anche la restrizione di quella di circolazione.
Un secondo gruppo di limitazioni sono quelle stabilite dallo stesso art. 16 della Costituzione e che sono giustificate da motivi di sanità o di sicurezza; per la loro concreta attuazione il costituente ha fissato una riserva di legge.
Si aggiungono poi una serie di limiti aventi lo scopo di garantire il rispetto di altri principi fissati sempre dalla Carta costituzionale; sono quelli della tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico (art. 9) e quelli della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117).
Queste limitazioni derivano da un conflitto tra la libertà di circolazione ed altri diritti egualmente meritevoli di tutela; la soluzione del contrasto normativo va ricercata nel bilanciamento degli interessi contrapposti individuando la misura minima al di sotto della quale si determinerebbe la violazione di queste altre esigenze costituzionalmente rilevanti e va valutata la proporzionalità dei mezzi predisposti dal soggetto legislatore e finalizzati al loro perseguimento.
Tali limitazioni devono corrispondere al criterio detto di “ragionevolezza”, con esso si intende verificare la rispondenza degli interessi tutelati da una generica norma ai valori costituzionali; la non rispondenza al criterio di ragionevolezza, specie nel caso della libertà di circolazione, può derivare da deroghe alla disciplina generale prive di adeguata giustificazione o da sproporzione rispetto all’obiettivo perseguito.
Ecco perché, nel caso in esame, è così importante analizzare i presupposti scientifici e tecnici sulla base dei quali si è determinato di introdurre una limitazione del numero di accessi giornalieri consentiti a Pianosa.
Ammessa quindi la possibilità di derogare al principio generale della libera circolazione e soggiorno, assume fondamentale importanza determinare con quali strumenti normativi possano essere introdotte limitazioni aventi lo scopo di tutelare l’ambiente e l’ecosistema.
Lo Stato, cui la Costituzione assegna potestà legislativa esclusiva in materia ambientale (art.117), con la Legge 394/91 ha fornito un quadro normativo e organizzativo unitario a tutti i parchi nazionali e regionali, regolando organicamente i rapporti tra Stato e Regioni.
Questa legge conferisce agli Enti Parco la facoltà di disciplinare “ il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto” art. 11 comma 2 punto c) attraverso uno strumento normativo detto “Regolamento del Parco” che viene adottato dall’Ente a seguito dell’approvazione del Ministero dell’Ambiente previo parere degli Enti Locali interessati d’intesa con le Regioni interessate.
Nel nostro caso però, non disponendo ancora l’Ente del Regolamento del Parco,ci troviamo nelle condizioni previste dall’art. 6 comma 4 secondo cui, nelle more dell’approvazione del Regolamento “operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11”.
Questi divieti rispondono ad esigenze di tutela di carattere generale, impedendo la caccia, l’apertura di cave, l’accensione di fuochi etc. senza implicare né direttamente né indirettamente alcuna limitazione di accesso a zone del Parco.
Dunque, nella nostra fattispecie, sembrerebbe che l’Ente Parco, pur esercitando una sua prerogativa lo abbia fatto utilizzando strumenti non idonei quali Delibere di Consiglio Direttivo in luogo del Regolamento del quale ancora non dispone.
Al di là del difetto di forma, la differenza è sostanziale poiché il valore collegiale di una Delibera di Consiglio Direttivo (12 persone) non è neppure lontanamente paragonabile ad quello del Regolamento che coinvolge direttamente Ministero, Regione ed Enti Locali.
Concludo con l’osservare che il Piano del Parco, di cui da poco l’Ente si è dotato, prevede per l’Isola di Pianosa la totale qualificazione di zona B o C (fatte salve alcune marginali zone A).
Per inciso, nelle zone designate con la lettera “A”, definite di Riserva Integrale, è previsto esplicitamente dal Piano del Parco che “La regolamentazione delle modalità di accesso e fruizione delle aree sottoposte al regime del presente articolo (zone "A" ndr) è demandata, fino ad entrata in vigore del Regolamento del Parco, ad appositi atti deliberativi dell’Ente” (Quindi il Piano del Parco, espressione di amplissima collegialità, stabilisce la restrizione all’accesso nelle zone “A” e demanda al Consiglio Direttivo la facoltà di derogare a tale restrizione).
Nelle zone designate con la lettera “B”, definite di Riserva Generale Orientata non è prevista alcuna restrizione alla libera circolazione; quali Zone “B” troviamo ad esempio ampie porzioni di territorio nei dintorni di: Fetovaia, Capo Poro, Capo di Stella, Punta Calamita, Capo Enfola, Monte Perone etc..
Poiché queste zone, pur essendo individuate allo stesso livello di protezione di Pianosa sono sottoposte dall’Ente ad un regime amministrativo totalmente differente appare ovvio che qualcosa deve essermi sfuggito.
Puoi aiutarmi a capirci qualcosa di più?
